Compensazione prezzi materiali: variazione percentuale sulle quantità, non sui prezzi pattuiti (Cons. Stato n. 55 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, disciplinata dall’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, si determina applicando la variazione percentuale rilevata dal decreto ministeriale alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, e non ai prezzi pattuiti in contratto. I prezzi fissati dai decreti ministeriali costituiscono un mero valore parametrico di calcolo e non modificano il prezzo effettivo del contratto, avendo la sola finalità di quantificare l’indennizzo per le perdite correlate agli aumenti eccezionali. Le somme riconosciute non integrano il corrispettivo né costituiscono una revisione del prezzo in senso stretto, ma un ristoro forfettario diretto a compensare lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica. La circolare del M.I.M.S. del 25 novembre 2021 ha valore meramente esplicativo, per assicurare uniformità di comportamenti, e non integra né modifica la norma. Il mezzo istruttorio della verificazione può investire fatti complessi che richiedono competenze tecniche, e le relative conclusioni sono superabili dal giudice solo a fronte di manifesta erroneità.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Napoli ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso della società appaltatrice, annullando la determinazione con cui l’ente aveva liquidato a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione la somma di € 181.188,90, oltre IVA, anziché quella richiesta di € 435.766,57, oltre IVA, per le lavorazioni del secondo semestre 2021 nell’ambito di un accordo quadro per interventi sulla segnaletica e sulla sicurezza stradale.

L’amministrazione contestava il metodo di calcolo seguito dal direttore dei lavori e recepito dal giudice di primo grado, assumeva l’illegittima attribuzione di efficacia vincolante alla circolare ministeriale del 25 novembre 2021 e sosteneva che la compensazione dovesse applicarsi ai prezzi effettivi pattuiti, più bassi di quelli medi, per non generare un eccesso di ristoro. La società si è costituita riproponendo le domande di primo grado non esaminate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla pretesa violazione degli artt. 63, 66 e 88 c.p.a. Il giudice non ha demandato al verificatore la scelta del metodo di calcolo, ma solo la diversa quantificazione del quantum debeatur a seconda della modalità operativa adottata. La verificazione, secondo la giurisprudenza richiamata, ha finalità consultiva su fatti complessi e le sue conclusioni sono superabili solo per manifesta erroneità.

Nel merito, la Corte muove dal tenore letterale dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021: la compensazione si ottiene applicando alle quantità dei materiali impiegati e contabilizzati le variazioni in aumento o in diminuzione rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento. Ne discende che la variazione percentuale si applica alle quantità, e non ai prezzi pattuiti contrattualmente.

I prezzi stabiliti nei decreti ministeriali rappresentano, ad avviso del Collegio, un valore parametrico di calcolo: non modificano il prezzo effettivo del contratto e servono solo a quantificare l’indennizzo dovuto all’impresa, senza alterare il prezzo base. La tesi dell’ente, secondo cui occorrerebbe applicare la variazione al prezzo contrattuale più basso del prezzo medio per conservare l’equilibrio, è quindi disattesa.

Quanto alla circolare del M.I.M.S. del 25 novembre 2021, la Corte ne riconosce il valore esplicativo, volto ad assicurare uniformità e omogeneità di comportamenti, escludendo qualsiasi portata integrativa o modificativa della disposizione primaria.

La Corte individua infine la ratio dell’istituto nella duplice tutela dell’interesse pubblico alla qualità delle prestazioni e dell’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale. Le somme erogate non coprono interamente lo scarto tra prezzo concordato e prezzo di mercato, ma consentono un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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