Criterio delle proposte migliorative indeterminato e rinnovazione integrale della gara (Cons. Stato n. 5661 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di aggiudicazione che attribuisce un punteggio alle ulteriori proposte migliorative “a seguito di libera valutazione della commissione”, senza predeterminare contenuto delle migliorie e metro del giudizio, viola i principi di trasparenza e di concorrenza e il diritto di difesa del concorrente, rendendo il giudizio dei commissari sindacabile nel merito solo formalmente. L’annullamento della lex specialis che ha introdotto un siffatto criterio di attribuzione del punteggio impone la riedizione integrale della procedura, a partire dalla pubblicazione di un nuovo bando, perché i concorrenti devono poter riformulare offerte consapevoli su criteri legittimi. Ne consegue l’inefficacia del contratto stipulato all’esito della gara annullata, non essendo sufficiente la rinnovazione parziale disposta dal giudice di primo grado.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Milano ha aggiudicato, con determinazione dirigenziale, la concessione del servizio di ripristino della sicurezza e della viabilità conseguente a incidenti stradali su un tratto di circa 352 km di strade, senza oneri per l’amministrazione. Alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, hanno partecipato due operatori economici.

Il concorrente rimasto soccombente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia, che con sentenza n. 322 del 2025 ha accolto in parte il ricorso, ravvisando l’illegittimità del criterio n. 9 della lettera di invito e disponendo la rinnovazione parziale della gara, senza pronunciarsi su inefficacia e subentro. L’aggiudicataria ha appellato la decisione; la ricorrente vittoriosa ha proposto appello incidentale avverso il rigetto della censura sui criteri ambientali minimi e sulla mancata caducazione del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale e accoglie quello incidentale, confermando la statuizione di illegittimità del criterio n. 9. La lettera di invito attribuiva fino a 10 punti alle ulteriori proposte migliorative, demandandone la valutazione alla “libera valutazione della commissione”, senza definire in cosa consistessero le migliorie né ancorare il giudizio a parametri oggettivi.

Poiché tutti i concorrenti avevano conseguito 90 punti sugli otto criteri tabellari, quel criterio risultava decisivo per la graduatoria. Il punteggio di 9 assegnato all’aggiudicataria e quello di 8,33 riconosciuto alla ricorrente, a fronte di un contenuto delle proposte non corrispondente, conferma che la commissione operava in assenza di sub-criteri e di giustificazione alcuna, esprimendo una discrezionalità che sfocia nell’arbitrio.

La Corte ribadisce che la genericità del criterio ha impedito ai concorrenti di articolare offerte migliorative consapevoli e ha reso impossibile ricostruire l’iter logico della commissione, precludendo il sindacato giurisdizionale. Non si condivide, invece, la scelta del TAR di limitare la rinnovazione alla sola fase valutativa: il vizio attiene a un criterio di attribuzione del punteggio, sicché la stazione appaltante deve riformulare le offerte mediante un nuovo bando che specifichi criteri legittimi.

Da qui, in riforma parziale della sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto gia stipulato, con condanna dell’appellante alle spese del doppio grado e compensazione nei confronti dell’amministrazione. Restano assorbite le ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *