Ottemperanza al giudicato e spese distratte escluse dal rito (TAR Toscana n. 582 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto dalla parte vittoriosa per l’esecuzione del giudicato amministrativo è fondato quando non risulti dagli atti l’integrale esecuzione del titolo. L’accoglimento non si estende però alle spese processuali distratte in favore del difensore: in virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., il diritto al pagamento delle spese si innesta in un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente, distinto da quello tra i contendenti. Ne consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e, parimenti, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il commissario ad acta nominato in caso di ulteriore inadempienza provvede su richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, e all’accredito delle corrispondenti somme sulla carta per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Notificata la sentenza alla sede reale dell’amministrazione debitrice, era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. La parte creditrice ha quindi convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa non risultava, infatti, che la sentenza del giudice civile fosse stata integralmente eseguita: l’amministrazione era rimasta inadempiente rispetto all’obbligo di mettere a disposizione della parte vittoriosa il beneficio riconosciuto in sede di merito.

Il Tribunale ha però precisato che l’accoglimento non si estende alle spese distratte nella sentenza ottemperanda. Il ragionamento muove dall’art. 93 cod. proc. civ.: il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore.

Da questa ricostruzione il Collegio trae la conseguenza processuale: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Il principio è sorretto dal richiamo a Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e a TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza civile. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in ottocento euro, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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