L’ordine della graduatoria di merito fonda l’interesse all’ottemperanza (Cons. Stato n. 5849 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ufficiale che, all’esito del rinnovato giudizio di avanzamento, abbia conseguito l’iscrizione in quadro e la promozione con la stessa decorrenza dei controinteressati conserva interesse a contestare la propria posizione in graduatoria. L’anzianità relativa fra pari grado, che determina l’ordine di precedenza nel ruolo e rileva per gli atti del servizio e della disciplina militare, è stabilita dalle graduatorie di merito e non dall’ordine di ruolo. Il giudice dell’ottemperanza non invade la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione quando dichiara la nullità di un nuovo scrutinio che riproponga, senza elementi nuovi, gli stessi profili valutativi già ritenuti non idonei a giustificare la posizione deteriore dell’ufficiale, poiché l’elusione del giudicato si consuma nella sostanziale reiterazione dei vizi accertati.

Il Fatto

Il Ministero della difesa impugna la sentenza con cui il T.a.r. Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri avverso l’esito del rinnovato giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata per l’anno 2019.

Il primo scrutinio era stato annullato in sede giurisdizionale, con conferma in appello, per eccesso di potere in senso assoluto e relativo. In esecuzione del giudicato, la Commissione superiore di avanzamento aveva attribuito all’ufficiale un punteggio superiore al precedente di soli tre centesimi di punto, collocandolo in posizione non utile rispetto ai controinteressati. Il militare aveva nel frattempo conseguito l’avanzamento per effetto di una promozione aggiuntiva. Il T.a.r., rilevata la manifesta elusione della portata conformativa del giudicato, ha dichiarato la nullità degli atti e ordinato una nuova valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e affronta anzitutto la questione dell’interesse dell’appellato. La promozione ottenuta con la stessa decorrenza dei controinteressati gli ha assicurato la medesima anzianità assoluta nel grado, ai sensi dell’art. 856 c.o.m., ma non elimina il pregiudizio derivante dalla posizione deteriore in graduatoria, che incide sull’anzianità relativa e quindi sull’ordine di precedenza fra pari grado dello stesso ruolo.

La Corte valorizza il testo vigente dell’art. 1067, co. 1, lett. b), c.o.m., come novellato dal d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8: la formazione dei quadri di avanzamento avviene iscrivendo gli ufficiali idonei «nell’ordine della graduatoria di merito» e non più nell’ordine di ruolo. È proprio il criterio dell’ordine di ruolo che, nella vigenza dell’abrogato art. 60 della l. 12 novembre 1955, n. 1137, aveva indotto a escludere l’interesse a migliorare la posizione in graduatoria una volta ottenuta l’iscrizione in quadro, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 777. Venuto meno quel criterio, la tesi dell’Amministrazione non ha fondamento.

Il Collegio riconosce, in via di sovrapposizione, anche l’interesse dell’appellato a tutelare la propria tendenza di carriera, richiamando la sent. n. 8601/2023 di conferma della pronuncia di annullamento del primo scrutinio.

Nel merito, i motivi sulla pretesa inammissibilità dell’ottemperanza sono infondati. L’Amministrazione sostiene di essersi mossa nei residui margini di discrezionalità tecnica. La Corte ricostruisce analiticamente il giudicato, richiamando i profili già scrutinati e respinti nella precedente sentenza d’appello: l’omessa considerazione di un encomio, il difetto di trasparenza delle schede motivazionali, l’ingiustificata diversità di valutazioni a fronte di una continuità di giudizi positivi ai sensi dell’art. 1060 c.o.m., la disparità di metro valutativo rispetto ai controinteressati.

Il nuovo scrutinio, osserva la Corte, ripropone gli stessi elementi già ritenuti non idonei: la non apicalità del rendimento in un incarico, la valenza delle ricompense morali, l’impiego presso il ROS di Napoli, la diversificazione geografico-funzionale, le flessioni di rendimento e il punteggio attribuito alle qualità culturali e intellettuali. L’autorità del giudicato, si legge, preclude alle parti qualsiasi pretesa di bis in idem. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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