Silenzio-inadempimento della Questura sull’emersione: obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Puglia n. 593 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 integra silenzio-inadempimento, poiché il procedimento consegue obbligatoriamente all’istanza dell’interessato e rientra tra quelli regolati dalla legge n. 241/1990. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Non giustificano l’inerzia né ragioni endoprocedimentali, né carenze documentali, né difficoltà organizzative interne. Accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del silenzio, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha adito il TAR Puglia chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, inoltrata il 15.11.2023 mediante il servizio postale nell’ambito di un procedimento di emersione avviato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

Il ricorrente ha dedotto di aver più volte richiesto notizie sullo stato del procedimento senza ottenere alcun riscontro. Ha chiesto, oltre all’accertamento, l’emanazione di un ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti senza svolgere difese. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che l’interesse qualificato del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso discende direttamente dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, che disciplina il procedimento di emersione. Il procedimento rientra, pertanto, nel genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241/1990.

Su questa base il TAR rileva che il silenzio dell’Amministrazione contrasta con la previsione generale dell’art. 2 legge n. 241/1990, che impone l’adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza dell’interessato. La norma costituisce il parametro di riferimento per valutare la legittimità dell’inerzia.

Il Collegio sottolinea che, a fronte della richiesta del ricorrente, non risulta intervenuto l’atto conclusivo del procedimento avviato e che l’Amministrazione intimata non ha fornito indicazioni utili in ordine all’inerzia contestata. Tale condotta conferma la tesi dello straniero. Non emerge alcuna ragione di carattere endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l’ulteriore protrarsi della definizione dell’istanza.

Il TAR esclude espressamente che possano rilevare, a tal fine, eventuali difficoltà organizzative e disfunzioni verificatesi all’interno dell’Amministrazione. L’organizzazione interna non costituisce causa di giustificazione dell’inadempimento e non incide sull’obbligo di provvedere.

Ricorrono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento. Il Collegio ordina alla Questura di Bari di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della decisione. In caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato, nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo U.T.G., entro l’ulteriore termine di 30 giorni successivi. Le spese sono compensate. Sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il Collegio non assume determinazione, non essendo ancora integrata la documentazione richiesta con decreto della competente Commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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