Coerede può ottenere liquidazione quota tramite ABF senza quietanza congiunta (ABF Collegio di Torino n. 3557 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, limitatamente alla propria quota o per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio né richiedere la quietanza congiunta di tutti gli eredi. Il pagamento eseguito a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito, i quali possono far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente. L’art. 187 del d.P.R. n. 256/89, nella parte in cui impone la quietanza congiunta per la liquidazione della quota ereditaria, deve considerarsi abrogato. Resta ferma la necessità della dichiarazione di successione (o della dichiarazione negativa) per la prova della qualità di erede e per la liquidazione della quota caduta in successione.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in qualità di erede della madre defunta, originaria intestataria di un conto corrente e di un libretto di risparmio. Un altro rapporto era cointestato con il fratello, deceduto nel 2021 nelle more della liquidazione. L’intermediario aveva opposto il blocco operativo sui rapporti, subordinando lo svincolo alla quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e alla definizione della pratica di successione.
Il ricorrente ha chiesto all’ABF la liquidazione della propria quota del 50% dei rapporti non cointestati, oltre al risarcimento dei danni morali e materiali. L’intermediario ha chiesto il rigetto, richiamando la normativa sui libretti di risparmio postale e la giurisprudenza sulla comunione ereditaria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la questione in termini di legittimazione del coerede a far valere il credito ereditario. Sul punto aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018, secondo cui il coerede può agire davanti all’ABF per la propria quota o per l’intero, senza necessità di chiamare in causa gli altri coeredi.
Richiama poi la decisione n. 19782/2020, che ha precisato come il rifiuto dell’intermediario di liquidare la quota del coerede sia legittimo solo in presenza di un’opposizione di altro coerede. Nel caso di specie tale opposizione non risulta, sicché il diniego opposto dall’intermediario non trova giustificazione.
Quanto alla prova della qualità di erede, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi secondo cui la dichiarazione di successione è sufficiente. Il ricorrente ha prodotto il certificato di morte della madre e l’attestazione di trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dalla quale emerge la quota del 50%.
Il Collegio affronta infine l’eccezione dell’intermediario fondata sull’art. 187 del d.P.R. n. 256/89, che imporrebbe la quietanza congiunta per la liquidazione dei libretti postali. Richiamando la decisione n. 5305/2013 del Collegio di coordinamento, ritiene che la norma debba considerarsi abrogata per orientamento consolidato dei Collegi territoriali. La quietanza congiunta non può quindi impedire la liquidazione della quota spettante al coerede ricorrente.
Il Collegio accerta il diritto del ricorrente allo svincolo e alla liquidazione del 50% dei saldi del conto corrente e del libretto di risparmio già intestati alla de cuius. Dispone inoltre il pagamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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