Obbligo di provvedere su istanza di conferma di concessione demaniale marittima (TAR Marche n. 604 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione può essere affermato non solo quando una norma di legge lo impone o quando l’amministrazione si sia vincolata ad adottare un provvedimento, ma anche quando esiste una oggettiva situazione di incertezza giuridica che richieda l’adozione di un atto amministrativo idoneo a chiarire i termini della vicenda. Tale obbligo sussiste in presenza di un’istanza del privato volta a ottenere la conferma nella titolarità di una concessione demaniale marittima, quando la situazione di fatto — possesso dell’area tollerato dall’ente e mancata definizione del rapporto — determini incertezza sulla posizione giuridica del richiedente. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’ente.

Il Fatto

Una società era titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare. Dichiarato il fallimento della società, il curatore riconsegnava le chiavi della struttura a chi ne era legale rappresentante; seguiva la chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo e la cancellazione della società dal registro imprese.

I ricorrenti presentavano al Comune varie istanze di subentro e conferma nella titolarità della concessione, rimaste prive di risposta. Lo stabilimento restava chiuso, con degrado dei luoghi e dei manufatti. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per accertamento dell’inerzia e condanna dell’ente a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le istanze presentate dai ricorrenti, le ultime delle quali richiamano l’art. 46 cod. nav. in tema di subentro nel godimento della concessione, e rileva che il Comune non ha mai dato riscontro. Il thema decidendum è dunque l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’ente.

Il Tribunale osserva che dal giorno della riconsegna delle chiavi il ricorrente detiene l’area demaniale in forza di un possesso che deve ritenersi tollerato dall’amministrazione, essendo stata emanata un’ordinanza comunale indirizzata al detentore stesso. Tale circostanza integra una situazione di fatto che genera oggettiva incertezza giuridica sulla posizione del richiedente.

La Corte richiama il principio secondo cui l’obbligo di provvedere può essere affermato in tre casi: quando una norma di legge lo impone senza prevedere fattispecie di silenzio-significativo; quando è la stessa amministrazione ad essersi vincolata ad adottare un provvedimento, d’ufficio o su istanza del privato; quando, infine, esiste una situazione di incertezza giuridica che richieda un atto idoneo a chiarire i termini della vicenda. Sul punto il Collegio cita la propria giurisprudenza (TAR Marche n. 682 del 2022 e TAR Marche n. 966 del 2024).

Ricorre nella specie la terza ipotesi. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo del Comune di emanare un provvedimento espresso in risposta all’istanza, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per ravvisate ragioni di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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