Autotutela edilizia, serve interesse pubblico ulteriore alla legalità violata (Cons. Stato n. 6051 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla in autotutela un titolo edilizio formatosi per SCIA deve esplicitare uno specifico interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto al mero ripristino della legalità violata. Non assolve l’onere motivazionale il riferimento generico all’illegittimità urbanistica di manufatti preesistenti, quando l’intervento contestato consista nella sola realizzazione di un passaggio carraio e non siano indicate le ragioni ostative a quella specifica opera. Il difetto di istruttoria e di motivazione è rilevabile dal giudice anche a prescindere dalla tardività dei motivi aggiunti con cui la censura sia stata proposta.

Il Fatto

Un privato presenta una SCIA alternativa al permesso di costruire per aprire un varco carraio nella muratura di cinta di un immobile, così da accedere al cortile e parcheggiare l’auto. Il Comune annulla il titolo in autotutela con ordinanza e ordina la riduzione in pristino. A fondamento pone i rilievi aerofotogrammetrici del Programma di Fabbricazione e del P.R.G., dai quali l’area risulterebbe non edificata, e assume che le dichiarazioni del progettista sulla preesistenza dei manufatti siano mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Il TAR Campania accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza, qualificando l’apertura del varco come edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e richiamando gli allegati del d.P.R. n. 31/2017. Il Comune appella, lamentando la tardività dei motivi aggiunti, la necessità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e la portata del verbale di sopralluogo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello muovendo dalla natura dell’atto impugnato. L’ordinanza è stata adottata in via di autotutela, che richiede la sussistenza di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità. Su questo piano la motivazione dell’atto si rivela carente: non reca alcuna indicazione del pregiudizio concreto derivante dalla presenza della preesistente muratura, né dei motivi ostativi alla realizzazione del passaggio carraio.

Il provvedimento si limita a un richiamo generico all'”illegittimità urbanistica dei manufatti esistenti sull’appezzamento”. Formula insufficiente, perché l’intervento contestato consiste nella sola apertura del varco e il Comune non collega la pretesa abusività delle preesistenze all’opera effettivamente posta in essere dal ricorrente.

Su questa base il Consiglio di Stato supera la questione preliminare sollevata dall’appellante. I vizi di difetto di istruttoria e di motivazione sono desumibili dalle censure del ricorso introduttivo, a prescindere dalla lamentata tardività dei motivi aggiunti. L’eccezione di irricevibilità non è quindi idonea a sorreggere l’appello.

Il Collegio dichiara poi irrilevante la questione sull’assenza di fondo intercluso, che non incide sulla formazione del titolo edilizio. Sfuma parimenti di rilievo la doglianza sull’asserita falsità delle dichiarazioni del tecnico circa le preesistenze, poiché il provvedimento non individua specificamente tali preesistenze in relazione alle opere realizzate. La genericità dell’atto finisce così per assorbire anche il profilo dell’autodichiarazione.

L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’annullamento dell’ordinanza comunale. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *