Mancata informativa non sospende la prescrizione dei buoni fruttiferi postali (ABF Collegio di Milano n. 2275 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000. La mancata consegna del foglio informativo e, più in generale, la condizione di ignoranza del titolare circa l’esistenza o la soggezione a prescrizione del diritto non integrano un impedimento giuridico rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. L’eventuale informazione successiva alla sottoscrizione, anche se tempestiva rispetto all’esercizio del diritto, non sposta il dies a quo della prescrizione, fissato per legge alla scadenza del buono. Ne consegue che il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si estingue decorso il termine decennale dalla scadenza, in assenza di altri atti interruttivi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della serie AA3 di importo pari a euro 5.000,00, sottoscritto in data 12.01.2002, chiedeva all’intermediario il rimborso del valore del titolo con i relativi rendimenti. L’intermediario negava la liquidazione per intervenuta prescrizione.

Il cliente contestava la carenza informativa: il buono riportava la sola dicitura “buono postale fruttifero a termine”, senza alcuna indicazione della scadenza e degli interessi pattuiti, e non era stato consegnato alcun foglio informativo. Il ricorrente domandava quindi il rimborso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’avvenuto decorso del termine prescrizionale decennale, richiamando l’art. 8, comma 1, del D.M. 19.12.2000 e l’ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656 del 21.3.2022, ribadisce la propria competenza per materia sui buoni fruttiferi postali, non costituenti strumenti finanziari, e la competenza temporale a conoscere della domanda di restituzione di capitale e interessi.

Nel merito, dall’esame del titolo emerge che il buono è stato sottoscritto il 12.01.2002, reca sul fronte e sul retro la dicitura “A TERMINE” e sul retro l’indicazione a mano della serie “AA3”, ed è cointestato con clausola “PFR”. Lo storico dei tassi dell’emittente conferma che la sottoscrizione si colloca nel periodo di emissione della serie AA3, tra il 23.10.2001 e il 02.05.2002.

Applicando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, il Collegio individua la data di scadenza del titolo nel 31.12.2009 e la decorrenza della prescrizione nel 31.12.2019. Poiché il reclamo risale a giugno 2025 e non risultano altri atti interruttivi, il diritto al pagamento risulta prescritto.

Sulla contestazione relativa alla carenza informativa, il Collegio richiama l’art. 2935 c.c. e precisa che tra gli impedimenti rilevanti rientrano solo quelli giuridici, non la condizione di ignoranza del titolare, nemmeno circa l’esistenza del diritto o la sua soggezione a prescrizione. Sul punto richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, secondo cui anche l’ipotetica consegna del foglio informativo successiva alla sottoscrizione non rileva ai fini dell’individuazione del dies a quo, normativamente fissato nella scadenza del buono. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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