Prova di resistenza e riparametrazione punteggi nell’offerta economicamente più vantaggiosa (C.G.A.R.S. n. 614 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il giudice che ritenga erronea l’attribuzione di un punteggio tecnico deve verificare l’interesse del ricorrente applicando la regola ponderativa della lex specialis, con la riparametrazione delle singole sub-voci prima del riproporzionamento in settantesimi e del successivo confronto con l’offerta economica. È illegittima la sentenza che decurti il punteggio dell’aggiudicatario e neghi il superamento della prova di resistenza senza svolgere tale proiezione, poiché in tal modo esclude l’interesse all’annullamento in base a un calcolo non conforme al bando. Il giudice amministrativo non travalica i limiti del sindacato giurisdizionale quando rivede il punteggio mediante l’applicazione automatica, su base temporale, della tabella di valutazione, poiché l’operazione resta vincolata e non investe la discrezionalità tecnica della commissione.

Il Fatto

Un Comune siciliano bandisce la concessione in locazione di un chiosco di proprietà comunale per dieci anni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara viene aggiudicata a una società, collocatasi al primo posto in graduatoria. La concorrente classificatasi al terzo posto, divenuta seconda per rinuncia dell’altro partecipante, impugna davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione e il bando.

La ricorrente contesta l’attribuzione di dodici punti per la voce relativa alla professionalità nella gestione del bar, sostenendo che l’esperienza dichiarata dall’aggiudicataria — mansioni di cameriere di sala e titolarità dell’azienda — non integri il requisito. Deduce inoltre l’illiceità del termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte e l’illegittimità della clausola sugli oneri di manutenzione. Il TAR rigetta il primo motivo e dichiara irricevibili gli altri, ma in via incidentale afferma che il punteggio corretto sarebbe stato di otto punti anziché dodici, escludendo comunque l’utilità della rideterminazione per la ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio espunge preliminarmente la memoria tardiva dell’appellante principale, depositata oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., e ricostruisce i punteggi assegnati. L’offerta tecnica valeva fino a settanta punti, quella economica trenta, con un massimo complessivo di cento; entrambe le concorrenti avevano ottenuto trenta punti sull’offerta economica.

Il nodo è il calcolo della prova di resistenza. Il TAR, sottraendo quattro punti all’aggiudicataria, aveva concluso che la ricorrente sarebbe rimasta seconda. La Corte ritiene il ragionamento non conforme alla regola ponderativa del bando: la decurtazione andava collocata nella fase anteriore al riproporzionamento in settantesimi, con rideterminazione delle singole sub-voci dell’offerta tecnica. Operata la proiezione corretta, i punteggi tecnici delle due concorrenti risultano coincidenti nel valore assoluto e, per identità delle offerte economiche, anche il punteggio finale è il medesimo.

Ne deriva il superamento della prova di resistenza e la piena sussistenza dell’interesse all’annullamento. La sentenza è riformata nella parte in cui ha escluso tale superamento e non ha pronunciato l’annullamento dell’aggiudicazione. Resta salvo il potere comunale di riprovvedere applicando l’art. 77 r.d. n. 827 del 1924, norma di applicazione diretta ed eterointegrativa del bando.

Quanto all’appello incidentale, la società aggiudicataria deduce il travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale. La Corte lo esclude: la scheda di valutazione attribuiva un punteggio secco in ragione del numero di anni, sicché il TAR si è limitato ad applicare la medesima tabella con parametri temporali automatici. La riconduzione delle mansioni di cameriere di sala alla nozione di gestione del bar contrasta con il significato proprio del termine e con la declaratoria del CCNL richiamato, che descrive mansioni svolte nell’ambito delle direttive impartite. I raffronti tra qualifiche di contratti collettivi di comparti diversi sono metodologicamente inappropriati, per difetto di tabelle di corrispondenza.

È infondato anche il secondo motivo incidentale: la previsione sui requisiti professionali riguarda il soggetto che partecipa alla gara e il riferimento al legale rappresentante attiene a un requisito soggettivo inidoneo all’attribuzione di punteggio; dall’offerta tecnica non emergeva comunque la descrizione delle attività invocate. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione degli specifici profili della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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