Cessazione della materia del contendere per ottemperanza eseguita dopo il ricorso (TAR Abruzzo n. 154 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata quando l’amministrazione, successivamente all’instaurazione del giudizio, dimostra di aver integralmente eseguito la sentenza, accreditando le somme dovute. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, ponendosi a carico dell’amministrazione il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa davanti al giudice ordinario, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara resa in materia previdenziale, al fine di ottenere la corresponsione delle somme riconosciute e non ancora versate dall’amministrazione.
Costituitosi il Ministero resistente, l’Ufficio Scolastico Regionale depositava una relazione con cui rappresentava l’avvenuto integrale adempimento: le somme spettanti erano state accreditate sul borsellino elettronico della ricorrente, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna alle spese in favore dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto accreditamento delle somme in data successiva all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, ha ritenuto venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, essendo stato oggettivamente soddisfatto l’interesse originariamente leso con piena realizzazione della pretesa azionata.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente, ormai integralmente soddisfatta dall’esecuzione spontanea del giudicato.
Sul fronte delle spese di lite, il Collegio ha applicato il canone della soccombenza virtuale: l’esecuzione della sentenza era avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso, con la conseguenza che l’amministrazione, pur avendo successivamente adempiuto, aveva reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto dovuto.
La condanna alle spese è stata pertanto posta a carico della parte resistente, liquidate in misura forfettaria, con ordine di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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