Ferma obbligatoria del militare: il vincolo è regola il consenso eccezione (TAR Sardegna n. 621 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del termine di ferma obbligatoria contratta dal militare costituisce un indefettibile elemento di certezza dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’organizzazione e della programmazione dell’Amministrazione della Difesa. Ai sensi dell’art. 933, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, il proscioglimento anticipato dagli obblighi di servizio è subordinato a casi eccezionali che l’Amministrazione deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico. La vittoria di un concorso pubblico non integra un caso eccezionale idoneo a giustificare la cessazione anticipata. La valutazione dei presupposti del proscioglimento rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per evidente irragionevolezza, illogicità, manifesta sproporzione o palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dell’Esercito in servizio permanente con specializzazione Sanità, ha chiesto di cessare dal servizio ai sensi dell’art. 933 del d.lgs. n. 66/2010 per essere assunto a tempo indeterminato da un’azienda ospedaliera con il profilo di tecnico sanitario di radiologia medica, essendo collocato utilmente nella relativa graduatoria. La Direzione generale del personale militare ha respinto l’istanza, rilevando che il ricorrente era vincolato da una ferma contratta ex art. 972 del C.O.M., assunta con atto del 13 marzo 2023 per cinque anni.
Dopo che il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con ordinanza n. 2048 del 2024, indicando il TAR Sardegna, il ricorrente ha riassunto il ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e in appello. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 972, 958 e 933 del C.O.M., dell’art. 18, comma 7, del bando, eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equità, difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti di fatto, richiamando gli artt. 4 e 35 Cost. e le esigenze di caregiver ex lege n. 104/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 933, commi 1 e 2, del C.O.M.: il militare non può di norma chiedere la cessazione dal servizio permanente se deve rispettare obblighi di permanenza contratti all’incorporazione o al termine dei corsi di formazione; l’Amministrazione, solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, può concedere il proscioglimento. Il Tribunale qualifica il rispetto della ferma come elemento indefettibile di certezza dei rapporti di lavoro e di programmazione dell’attività della Difesa, richiamando il proprio precedente TAR Sardegna, Sez. I, ord. n. 73/2022.
Su questa base il Collegio esclude che la vittoria di un concorso pubblico integri il caso eccezionale richiesto dalla norma, aderendo all’orientamento espresso dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 3617 del 2020 e dal Cons. Stato, Sez. II, n. 4489 del 2022. L’interpretazione restrittiva è ritenuta la sola capace di salvaguardare l’interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare specializzato siano ammortizzati in un arco temporale ragionevole e gli scompensi organizzativi siano differiti allo scadere della ferma.
Il Tribunale ribadisce poi che la valutazione sull’esistenza dei presupposti del proscioglimento spetta all’Amministrazione militare e rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di evidente irragionevolezza o illogicità, manifesta sproporzione o palese travisamento dei fatti. Tali vizi non sono ravvisabili nella specie: le censure sulla proporzionalità, sull’assenza di esigenze organizzative ed economiche concrete e sulle esigenze familiari non superano il vaglio di legittimità.
Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.
Nota della Redazione
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