Falso trading e bonifici autorizzati dal cliente escludono il blocco automatico (ABF Collegio di Milano n. 1109 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui al D. Lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE. Rientrano in tale fattispecie le operazioni disposte dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, comprese quelle compiute nella piena consapevolezza di disporre un pagamento, ancorché ritenuto strumentale a un guadagno. L’intermediario è pertanto esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Resta ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, secondo le norme di diritto comune, solo ove emerga dalla documentazione un apporto causale dell’intermediario alla frode. L’obbligo di protezione non si estende fino a imporre blocchi automatici al superamento di un certo numero di operazioni o di determinati importi, in assenza di precisi indici di frode.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa sofisticata legata a una sedicente società di trading finanziario, che le avrebbe comportato una perdita di euro 49.006,00. Indotta a trasferire fondi dal proprio conto verso il conto dei truffatori tramite più transazioni, prevalentemente il 15/10/2024, chiede il rimborso delle operazioni contestate.

L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state disposte e autorizzate dalla cliente, come dimostrano i log, e che non sussistono obblighi di monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni. Sostiene inoltre la colpa grave della ricorrente, che ha liberamente scelto di affidare i propri risparmi a soggetti sconosciuti, e chiede in via subordinata l’applicazione dell’art. 1227 c.c. La cliente, con le repliche, chiede la restituzione degli interessi legali, il riconoscimento di una responsabilità concorrente della banca pari ad almeno il 70% e la condanna alle spese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale delle domande nuove introdotte con le repliche. Richiamate le Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, secondo cui nel ricorso può essere chiesto il risarcimento del danno conseguenza immediata e diretta della medesima condotta segnalata nel reclamo ma resta precluso l’ampliamento della domanda iniziale, i giudici distinguono tra emendatio e mutatio libelli. La richiesta di interessi legali è domanda nuova e come tale inammissibile; la richiesta sul concorso di colpa è invece mera emendatio, volta a specificare l’oggetto della domanda; le spese seguono comunque la soccombenza.

Nel merito, è pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto i bonifici nella convinzione di ottenere una facile remunerazione. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata: non viene quindi in rilievo il regime delle operazioni non autorizzate. A fortiori vi rientrano le operazioni compiute nella assoluta consapevolezza di disporre un pagamento, seppure reputandolo strumentale a un “ritorno” implementato da un guadagno.

Il Collegio esclude che ricorrano le ipotesi di responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento enucleate dalla giurisprudenza arbitrale: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. La truffa rientra nello schema dei falsi investimenti: la ricorrente ammette di aver preso una decisione “affrettata e sconsiderata” e di essersi fidata ciecamente dell’interlocutore senza verifiche preventive.

Quanto alla doglianza sulla mancata rilevazione dell’anomalia delle operazioni, il Collegio osserva che non si configurano gli indici di frode previsti dal D.M. 112/2007, né sono stati esibiti gli estratti conto per confrontare la consueta movimentazione con quella contestata. Risulta inoltre dimostrato che la cliente ha ricevuto un alert tramite notifica push per ciascuna operazione, con evidenza dell’importo e del beneficiario, ed è stata invitata a contattare la Filiale Digitale in caso di operazioni non disposte. Il limite giornaliero è stato regolarmente modificato e non risulta superato.

In conclusione, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell’intermediario nella causazione degli effetti pregiudizievoli della truffa: il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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