Ripartizione della perdita tra utilizzatore e PSP nelle operazioni fraudolente (ABF Collegio di Milano n. 1685 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che provi l’autenticazione forte delle operazioni disconosciute, mediante l’impiego fisico della carta e la digitazione del codice PIN, assolve al primo onere probatorio a suo carico, ma non è esonerato da responsabilità se non dimostra l’assenza di dolo o colpa grave dell’utilizzatore. La colpa grave consiste in una negligenza macroscopica e inescusabile e può essere provata anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Accertata la colpa grave dell’utilizzatore, il Collegio valuta comunque la condotta del PSP ai sensi dell’art. 1227 c.c. e dei doveri di diligenza professionale qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c.: la sequenza di più pagamenti POS di identico importo presso il medesimo esercente in pochi minuti integra un indice di rischio frode che impone il blocco cautelativo. La perdita è quindi ripartita secondo il concorso di colpa.

Il Fatto

La ricorrente subisce il furto del portafoglio in metropolitana; all’interno sono custodite quattro carte di pagamento emesse dall’intermediario resistente. Con due di esse, collegate a distinti conti correnti, vengono eseguite dodici operazioni fraudolente per complessivi € 1.475,00: cinque pagamenti POS da € 97,50 e un prelievo ATM da € 250,00 per ciascuna carta.

Dopo il reclamo l’intermediario rimborsa parzialmente € 195,00, senza motivare il mancato storno del resto. La ricorrente chiede il rimborso residuo di € 1.280,00, deducendo il blocco tempestivo delle carte e gli evidenti indici di anomalia delle operazioni. L’intermediario eccepisce l’autenticazione mediante microchip e PIN corretto, la colpa grave della cliente e il fatto che il blocco del circuito debito sia stato registrato solo alle ore 15:18, dopo tutte le transazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile: il PSP deve provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e non abbia subito malfunzionamenti; solo dopo può invocare il dolo o colpa grave dell’utilizzatore. Nel caso concreto le registrazioni informatiche (LOG) di tutte le dodici operazioni, corredate da legenda, dimostrano l’impiego fisico della carta e la digitazione del PIN corretto. L’intermediario ha quindi assolto al primo onere, provando l’autenticazione forte del cliente (SCA) fondata su possesso e conoscenza.

Passando alla condotta della ricorrente, il Collegio ravvisa plurimi e concordanti elementi presuntivi di colpa grave. Rilevano la custodia del portafoglio in uno zaino sulle spalle in metropolitana, luogo affollato e ad alto rischio di furti; il brevissimo lasso temporale tra il furto (tra le 10:30 e le 11:30) e la prima operazione fraudolenta (ore 11:18); l’inserimento del PIN senza errori al primo tentativo. Da qui la presunzione che i codici segreti fossero custoditi insieme alle carte o comunque facilmente reperibili.

Un ulteriore profilo di negligenza riguarda il blocco: le evidenze, sia di parte sia dell’intermediario, confermano che il blocco del circuito Bancomat è stato registrato solo alle ore 15:18, dopo tutte le frodi, mentre la richiesta immediata ha interessato il solo circuito credito. La ricorrente non ha offerto prova contraria.

La colpa grave accertata non esime però il Collegio dal valutare la condotta del PSP. Le operazioni presentano indici di anomalia che avrebbero dovuto allertare i sistemi di monitoraggio: per ciascuna carta, tra le 11:29 e le 11:34, cinque pagamenti POS di identico importo presso il medesimo esercente. La sequenza integra l’indice dell’art. 8, lett. a), punto 2, del D.M. 112/2007; il decreto non ha valore precettivo diretto, ma costituisce parametro di diligenza. Un monitoraggio adeguato avrebbe dovuto rilevare l’anomalia almeno alla terza transazione e attivare il blocco cautelativo: il deficit organizzativo configura negligenza tecnica del PSP.

In applicazione del concorso di colpa, restano a carico della ricorrente i due prelievi ATM e le prime due operazioni POS per carta; le successive sei operazioni POS sono imputate all’intermediario, per un totale di € 585,00. Detratto il rimborso di € 195,00, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e condanna l’intermediario a corrispondere € 390,00, oltre € 200,00 alla Banca d’Italia e € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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