La VINCA negativa per ostacolo all’avifauna è motivazione sufficiente e insindacabile (C.G.A.R.S. n. 632 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo di valutazione di incidenza ambientale adottato dall’autorità competente è adeguatamente motivato quando dà conto, con richiamo alle controdeduzioni e alla documentazione prodotta, della carenza informativa dello studio presentato rispetto all’oggetto della tutela. Le valutazioni relative alla necessità di prevenzione del degrado degli habitat protetti, alla stregua dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, hanno natura tecnico-discrezionale e sono sottratte al sindacato di merito, purché non illogiche né abnormi. L’obbligo di valutazione di incidenza non si esaurisce nell’area del sito Natura 2000 e si estende ai progetti esterni che possano incidere significativamente su di esso per ragioni di distanza. Non è configurabile un difetto di partecipazione quando sia stato attivato il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’interessato abbia depositato osservazioni.

Il Fatto

Due società del settore delle telecomunicazioni presentavano istanza congiunta per l’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale, su un immobile ricadente in area ZPS e in prossimità di siti della rete Natura 2000. Le istanti chiedevano l’avvio della fase di screening di incidenza, allegando la relazione di valutazione di incidenza ambientale.

L’A.R.P.A. esprimeva parere favorevole, segnalando però valori previsionali di campo elettrico superiori alla soglia di attenzione in alcuni punti di misurazione. Il Comune comunicava preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, poi confermato dalla Commissione consultiva, che ribadiva la carenza informativa dello studio quanto all’avifauna stanziale e migratoria. Seguiva il provvedimento di rigetto della pratica VINCA. Il TAR Sicilia accoglieva i ricorsi riuniti e annullava il diniego per genericità delle ragioni ostative. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ribalta l’impostazione del primo giudice. Il Collegio richiama la sentenza della C.G.U.E. del 29 giugno 2023, C-444/21, per affermare che le misure imposte dall’art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat devono essere “opportune”, cioè efficaci e adeguate, con conseguente riduzione del margine discrezionale degli Stati membri.

Su questa base la Corte esamina il verbale della Commissione specialistica multidisciplinare del 5 settembre 2023, che richiama il precedente verbale del 27 luglio 2023. Da esso emerge che le controdeduzioni delle istanti risultavano discordanti con il loro stesso studio e che i dati forniti non consentivano di valutare in concreto l’incidenza dell’intervento, considerata la ricaduta in IBA, la vicinanza al SIC e alla riserva naturale e l’incoerenza con lo Studio EU PILOT. Il parere, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, è dunque adeguatamente motivato e attinge a valutazioni tecnico-discrezionali proprie della Commissione, distinte da quelle dell’A.R.P.A., non illogiche né abnormi e perciò insindacabili.

Il Collegio respinge quindi le censure sul difetto di partecipazione: la procedura ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 era stata attivata e le osservazioni delle istanti erano state esaminate. Quanto al mancato sviluppo procedimentale verso la valutazione appropriata, la Corte rileva che le richiedenti avevano omesso di integrare la relazione rispetto all’oggetto della tutela, cosicché il passaggio alla fase successiva non era dovuto.

La Corte ricostruisce inoltre l’ambito applicativo della valutazione di incidenza: essa riguarda qualsiasi progetto che possa avere incidenze significative sul sito, anche se localizzato al di fuori dello stesso, indipendentemente dalla distanza, come precisato dalle cause C-98/03 e C-418/04. L’art. 7 della Direttiva Habitat estende tali obblighi alle ZPS. Il secondo motivo di appello resta assorbito, perché ai fini della validità dell’atto basta la legittimità della motivazione sulla tutela dell’avifauna.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle società appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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