Vittima del dovere e nesso causale per l’arruolamento del figlio nel C.O.M. (TAR Puglia n. 63 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata diretta nominativa prevista dall’art. 705 del d.lgs. n. 66/2010 risponde a una finalità solidaristica: compensare il venir meno dell’apporto del militare divenuto permanentemente inabile al servizio. Il beneficio richiede il possesso di un requisito soggettivo, cioè il vincolo parentale prescritto dalla norma, e di un requisito oggettivo, cioè il nesso di causalità tra la natura della prestazione svolta e l’insorgenza delle patologie che hanno determinato l’inabilità. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è di per sé sufficiente: occorre che l’infermità valutata ai fini del congedo sia collegabile all’evento di servizio. Il diniego che escluda tale collegamento è legittimo e non richiede ulteriore motivazione. La direttiva interforze sopravvenuta è irrilevante quando il rigetto deriva direttamente dall’applicazione della norma di legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Ministero della Difesa l’arruolamento per chiamata diretta nominativa nell’Esercito Italiano ai sensi dell’art. 705 del d.lgs. n. 66/2010, invocando la posizione del padre, riconosciuto vittima del dovere per essere rimasto ferito in un’operazione di polizia. L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 25.06.2021, richiamando il verbale della Commissione Valutatrice dell’08.07.2021.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha declinato la competenza territoriale. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 705 C.O.M., eccesso di potere per irragionevolezza e inadeguatezza della motivazione, errore di fatto della Commissione e violazione del principio di buon andamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la ratio della norma e la individua nella finalità solidaristica di inserimento del familiare del militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, richiamando TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2423 del 2022. Il beneficio, però, non opera automaticamente.

Occorre accertare tanto il requisito soggettivo, cioè il vincolo parentale, quanto il requisito oggettivo, cioè il nesso di causalità quale condicio sine qua non tra la qualifica della prestazione svolta — missioni internazionali o attività operative — e l’insorgenza delle patologie che hanno condotto all’inabilità permanente del congiunto. Sul punto il Collegio richiama TAR Lazio, Sez. I bis, n. 10877 del 2024.

Applicando tale griglia al caso concreto, il padre del ricorrente è stato riconosciuto vittima del dovere per le ferite riportate in un’operazione di polizia del 2003. La Commissione Medico Ospedaliera distaccata di Taranto ha quantificato quella invalidità nella misura del 5% della capacità lavorativa. Il congedo assoluto, tuttavia, è stato disposto per altre e diverse infermità, accertate con verbale dell’11.6.2018 — cervico-lombalgia cronica in spondiloartrosi diffusa, spondilolistesi anteriore di L5 e obesità di seconda classe.

Il verbale precisa che l’infermità prevalente è la spondilolistesi e che la stessa non risulta oggetto di istanza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Da qui la conclusione: l’inabilità al lavoro del genitore non è correlabile alla invalidità parziale per la quale è stato riconosciuto vittima del dovere, e il presupposto oggettivo della norma difetta.

Il Collegio dichiara inoltre irrilevante la censura sulla asserita applicazione retroattiva della direttiva interforze del 9.4.2019, posto che il rigetto deriva direttamente dall’applicazione della norma di legge. Il ricorso è quindi respinto in quanto infondato. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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