Chiusura del conto corrente e onere probatorio del danno da ritardo (ABF Collegio di Bari n. 2318 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una richiesta di chiusura del conto corrente, l’intermediario deve provvedere senza ingiustificato ritardo, indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale saldo negativo. In assenza di specifica pattuizione derogatoria, il termine utile è individuato in 15 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 1855 c.c., mentre l’art. 120-bis TUB riconosce al cliente il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. È censurabile la condotta dell’intermediario che differisce la chiusura fino alla proposizione del ricorso. Tuttavia, quando la chiusura e il rimborso delle spese siano già intervenuti, la pretesa patrimoniale risulta soddisfatta e si determina cessazione della materia del contendere. La domanda di equo indennizzo o risarcimento per i disagi subiti richiede la prova del pregiudizio e degli elementi idonei alla sua liquidazione, anche equitativa.
Il Fatto
La società ricorrente aveva aperto un conto business presso l’intermediario. Dopo una serie di lamentele rimaste inevase sull’impossibilità di accedere al conto, il 24/07/2025 inviava reclamo con contestuale richiesta di chiusura del rapporto, reiterata il 07/08/2025 con indicazione dell’IBAN di destinazione delle somme.
L’intermediario riscontrava il reclamo l’11/08/2025, sostenendo l’assenza di problemi tecnici e indicando la procedura per la chiusura. Seguiva, il 19/09/2025, intimazione di chiusura sottoscritta dal legale e dalla rappresentante legale della società “per ratifica ed accettazione”. Il 02/10/2025 la banca richiedeva una procura formalizzata e poi ribadiva che solo il titolare poteva chiudere il conto. La società chiedeva la chiusura immediata, l’estratto conto integrale, la non debenza di costi e un equo indennizzo per i disagi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei fatti e constata che la chiusura del conto è avvenuta solo l’11/12/2025, dopo la proposizione del ricorso, con trasferimento delle somme all’IBAN indicato, rimborso dei costi di gestione maturati da luglio a dicembre 2025 e del contributo per il ricorso. La società conferma di aver ricevuto l’importo complessivo di € 470,19, ma si oppone alla cessazione della materia del contendere e insiste per una pronuncia sulla correttezza dell’operato della banca.
Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi dell’Arbitro secondo cui l’intermediario, di fronte a una richiesta di chiusura, deve provvedere senza ingiustificato ritardo, anche in presenza di saldo negativo. Il termine è individuato in 15 giorni lavorativi ex art. 1855 c.c., in mancanza di pattuizione derogatoria, mentre l’art. 120-bis TUB sancisce il diritto di recesso senza penalità e senza spese. Tra la prima richiesta e l’estinzione sono decorsi 140 giorni; tra la seconda e la chiusura 126 giorni. La condotta di differire la chiusura fino al ricorso è censurata, come già ritenuto dal Collegio di Bari, decisione n. 20084/2018.
Tuttavia, poiché l’intermediario ha ormai chiuso il rapporto, rimborsato le spese e il contributo, e ha prodotto l’estratto conto, per tali profili la pretesa è integralmente soddisfatta. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere quanto alla chiusura del conto, al trasferimento delle somme, alla restituzione di spese e costi successivi alla richiesta e all’invio dell’estratto conto.
Quanto alla domanda di equo indennizzo o risarcimento per i disagi, la società non allega né documenta pregiudizi ulteriori rispetto ai costi già rimborsati. Il conto non ha registrato operazioni diverse dagli addebiti di spese, il che esclude un pregiudizio da interruzione dell’operatività. Richiamato il principio, espresso anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019, secondo cui spetta al cliente provare la sussistenza e l’entità del danno e fornire gli elementi per la liquidazione, anche equitativa, la domanda risarcitoria è respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Non risultano richieste di rifusione delle spese di assistenza professionale. Il ricorso è quindi in parte dichiarato cessato e in parte non accolto.
Nota della Redazione
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