Recesso ad nutum dal conto corrente: preavviso e insussistenza dell’obbligo di motivazione (ABF Collegio di Roma n. 984 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca può recedere ad nutum dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, essendo sufficiente il rispetto del preavviso previsto dall’art. 1855 c.c. e, per i contratti di credito verso i consumatori, dall’art. 125-quater, comma 2, t.u.b.. Il recesso non è subordinato alla comunicazione al cliente delle ragioni che lo sorreggono, poiché un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura libera dell’istituto. La legittimità del recesso può essere contestata solo allegando e provando la violazione dei principi di correttezza e buona fede, non essendo sufficiente il mero pregiudizio economico patito dal cliente. È inammissibile, davanti ai Collegi territoriali, la domanda che chieda il ripristino del rapporto, avendo natura costitutiva o di condanna a un facere infungibile.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 8 aprile 2025, la comunicazione con cui la banca ha receduto dal rapporto di conto corrente, senza indicare alcuna ragione. Evidenzia che il conto era utilizzato per l’accredito dello stipendio e la domiciliazione delle utenze e che con lo stesso intermediario erano attivi un mutuo e un prestito personale. Lamenta quindi la natura arbitraria e “brutale” del recesso, che avrebbe determinato gravi disagi nella gestione finanziaria.

La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda risarcitoria, introdotta solo nel ricorso e non nel reclamo, e nel merito sostiene la legittimità del recesso esercitato con lettera del 25 marzo 2025 e preavviso di 60 giorni. Il ricorrente, in sede di repliche, insiste per l’illegittimità del comportamento e quantifica il danno in diecimila euro; chiede in via principale il ripristino del rapporto e in subordine il risarcimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria. Il rilievo non è fondato: la sez. VI, § 1 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie consente al cliente di chiedere nel ricorso il risarcimento anche quando non lo abbia domandato nel reclamo, purché il danno sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta già segnalata. L’eccezione è dunque respinta.

Superata la questione preliminare, il Collegio esamina la domanda di ripristino del rapporto e la dichiara inammissibile, richiamando l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui non possono essere accolte domande di natura costitutiva o di condanna a un facere infungibile (Coll. Roma, dec. n. 15955 del 2022).

Nel merito, il Collegio rileva che il recesso è stato comunicato con raccomandata del 25 marzo 2025, ricevuta l’8 aprile 2025, con un preavviso di 60 giorni. La circostanza che nella lettera non fossero indicate le ragioni della determinazione non infirma la legittimità dell’atto. Per un verso l’art. 1855 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal conto corrente a tempo indeterminato con il preavviso fissato dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni; per altro verso l’art. 125-quater, comma 2, t.u.b. impone, per i contratti di credito a tempo indeterminato verso i consumatori, un preavviso di almeno due mesi. Nel caso concreto il termine risulta rispettato.

Il Collegio richiama poi l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali: un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non dipende dalla comunicazione delle ragioni sottese. Il cliente non può pertanto avanzare alcuna pretesa risarcitoria su questo aspetto, salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede (Coll. Roma, dec. n. 8626 del 2024), evenienza del tutto assente nella specie.

Accertata la legittimità del comportamento dell’intermediario, il Collegio esclude la costituzione dell’obbligazione risarcitoria e respinge il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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