Requisiti speciali e verifica successiva: la comprova del fatturato non integra l’offerta (TAR Emilia-Romagna n. 644 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, dichiarati in sede di partecipazione e comprovati solo in esito all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, non è circoscritta ai contratti indicati inizialmente dal concorrente. La legge di gara che richieda la sola dichiarazione del fatturato, senza imporre l’indicazione dei rapporti contrattuali giustificativi, consente al concorrente di allegare in sede di supplemento istruttorio ulteriori contratti utili a dimostrare il requisito. Tale attività non integra l’offerta tecnica o economica, ma costituisce mera comprova del requisito di partecipazione. La documentazione contabile trasmessa da una stazione appaltante su richiesta di un concorrente, priva di sottoscrizione e di natura certificatoria, non vincola la stazione appaltante procedente, che può autonomamente riscontrare il fatturato sulle fatture in proprio possesso.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Bologna indice una procedura aperta per un accordo quadro di lavori e servizi di manutenzione stradale. Il Disciplinare, al par. 8.2.2 lett. c), richiede un fatturato nel servizio neve, nel triennio 2019-2021, pari almeno a 600.000,00 euro. Partecipano due raggruppamenti; alla verifica dei requisiti la mandante del raggruppamento primo graduato dichiara un fatturato di 811.809,03 euro, allegando fatture e determinazioni dirigenziali.
L’aggiudicazione viene disposta con espressa riserva della verifica dei requisiti. Il raggruppamento secondo classificato impugna l’aggiudicazione, ma il ricorso è respinto con sentenza del TAR, confermata in appello. La stazione appaltante chiude positivamente la verifica con nota del 9.1.2024, riconoscendo un fatturato di 712.109,24 euro. Il concorrente non aggiudicatario presenta allora istanza di annullamento in autotutela, contestando gli importi del contratto con la Città Metropolitana di Firenze. Dopo supplemento istruttorio, la stazione appaltante rigetta l’istanza e conferisce efficacia all’aggiudicazione con determinazione n. 687 del 16.4.2024. Segue il ricorso, integrato da motivi aggiunti, con domanda di annullamento e subentro ex art. 122 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle plurime eccezioni in rito, rilevando l’evidente infondatezza nel merito. Il punto di partenza è la legge di gara: essa imponeva al concorrente di dichiarare il possesso del requisito, senza obbligo di indicare fin da subito i contratti giustificativi. La verifica era collocata, per espressa previsione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, in una fase successiva all’aggiudicazione.
Su questa base il Tribunale ritiene irrilevante che il concorrente abbia indicato inizialmente solo due rapporti contrattuali. L’ulteriore contratto con l’Unione della Romagna Faentina, dell’importo di 38.770,24 euro, non contestato nel suo ammontare, può essere conteggiato. Sommato ai 179.477,38 euro riconosciuti per il contratto fiorentino e ai 406.783,51 euro del rapporto con la stazione appaltante, conduce a 625.031,13 euro, oltre la soglia richiesta. Il supplemento istruttorio è stato attivato proprio su sollecitazione del ricorrente, e in quel contraddittorio il concorrente poteva allegare servizi ulteriori.
Il Collegio chiarisce la qualificazione dell’attività: non si tratta di integrare elementi dell’offerta, ma di fornire prova del requisito di partecipazione. Resta quindi estraneo il richiamo alla giurisprudenza sulla non soccorribilità degli elementi integranti il contenuto dell’offerta tecnica o economica.
Quanto alla documentazione della Città Metropolitana di Firenze, il Tribunale esclude che abbia valenza certificatoria o speciale efficacia probatoria: si tratta di mere tabelle e file, privi di sottoscrizione, non contestabili solo con querela di falso. La stazione appaltante poteva dunque riscontrare il fatturato sulle fatture in proprio possesso, scartando le voci relative allo sfalcio e recuperando fatture non incluse nella contabilità fiorentina. Il risultato, pari a 212.334,41 euro per il rapporto fiorentino, sommato ai 406.783,51 euro del rapporto con la stazione appaltante, porta a 619.117,92 euro: requisito comunque soddisfatto.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con integrale rigetto delle domande istruttorie e condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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