Sei scatti stipendiali ai Carabinieri congedati a domanda anche sul TFS (TAR Puglia n. 664 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri collocati in congedo a domanda. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta a ogni altro emolumento. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere incidente sulla sola tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione e va condannato al ricalcolo del trattamento di fine servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex militari dell’Arma dei Carabinieri, si erano congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Avevano ottenuto la liquidazione del trattamento di fine servizio senza il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Lamentando l’erronea applicazione della disciplina, hanno chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto agli scatti e la condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito tardivamente, depositando memoria oltre i termini.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso la valutazione della memoria depositata dall’INPS in data 18.4.2024. Nel processo amministrativo la costituzione tardiva resta ammessa fino all’udienza, per la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 46 c.p.a., ma la parte incorre nelle preclusioni e decadenze dalle facoltà di deposito quando siano decorsi anche i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Le memorie e i documenti tardivi vanno pertanto stralciati.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, compresi i Carabinieri collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909 e 4844 del 2023). Il percorso argomentativo si fonda sull’omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza, sull’abrogazione delle previsioni che per prime introdussero l’istituto e sulla perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le Forze di polizia ad ordinamento militare.

Quanto all’ambito oggettivo, la norma prevede il beneficio sia per chi cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, sia per chi chiede il collocamento in quiescenza con i due requisiti anagrafico e contributivo. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale: è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento dal primo gennaio successivo.

Il Collegio ha poi escluso che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi ai soli fini della base pensionabile. Ha inoltre affermato che l’INPS, unico soggetto obbligato alla corresponsione, è l’unico destinatario della controversia.

Applicando tali coordinate, e in continuità con i precedenti della Sezione (sentenze nn. 498/24, 495/24, 100/24, 1032/23 e 511/2023), il ricorso è stato accolto. È stato accertato il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali, con condanna dell’INPS al riconteggio e al pagamento delle differenze. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza degli orientamenti favorevoli in pendenza di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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