SCIA edilizia, termine perentorio di trenta giorni e poteri inibitori della p.a. (C.G.A.R.S. n. 676 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA ha natura perentoria. Il provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività e notificato oltre tale termine è tardivo e illegittimo. Decorso il termine, la pubblica amministrazione può rimuovere gli effetti della segnalazione solo esercitando il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e sugli interessi in conflitto. La SCIA, pur provenendo da un privato, consolida un affidamento meritevole di protezione, non equiparabile a quello derivante da un provvedimento autorizzatorio espresso. Il diniego espresso in luogo del divieto di prosecuzione è illegittimo, una volta accertata la completezza della documentazione.

Il Fatto

La società appellante presenta al Comune una SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 della legge n. 241/1990 per uno stabilimento balneare stagionale, con strutture precarie in legno posate sul terreno in zona “L” di rispetto litoraneo. La segnalazione è trasmessa via PEC il 3 marzo 2022; il Comune la protocolla il giorno successivo. Con provvedimento notificato il 4 aprile 2022 l’ente intima il divieto di prosecuzione dell’attività, ritenendo l’intervento non assentibile per mancanza di piano attuativo.

La società impugna davanti al TAR Sicilia, che concede la sospensiva con remand all’amministrazione per il riesame. Il Comune conferma il diniego e adotta un’ordinanza di riduzione in pristino. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinge nel merito i motivi aggiunti. Propone appello la società, lamentando tra l’altro la tardività del provvedimento inibitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la questione del computo del termine. La SCIA si considera presentata al momento della ricezione telematica da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 241/1990; irrilevante è il momento dell’acquisizione al protocollo. Nel caso concreto il termine di trenta giorni è spirato il 2 aprile 2022, mentre il provvedimento è stato notificato il 4 aprile: esso è pertanto tardivo. Ne consegue l’errore del TAR nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché la società conservava interesse a una pronuncia sulla tempestività dell’esercizio del potere.

La Corte ricostruisce il sistema dei poteri sulla segnalazione. Entro trenta giorni la p.a. dispone di poteri inibitori, repressivi e conformativi; decorso il termine, può intervenire solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, entro dodici mesi dallo spirare del termine ordinario. L’affidamento consolidatosi per effetto del tempo trascorso non esclude ogni intervento, ma impone all’amministrazione di motivare sulle concrete e prevalenti ragioni di interesse pubblico.

Il provvedimento comunale difetta di tale motivazione: esso si limita a constatare l’assenza del piano attuativo, senza alcun riferimento alle condizioni dell’autotutela. Richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3397 del 2024, il Collegio ribadisce che, accertata la completezza della documentazione, l’amministrazione avrebbe potuto esercitare il potere inibitorio entro il termine perentorio o intervenire in autotutela, non adottare un diniego. Anche il provvedimento emesso dopo il remand riproduce il medesimo difetto.

Quanto alla natura dell’intervento, le opere stagionali consistenti in strutture precarie in legno, smontabili al termine della stagione e destinate alla fruizione del mare, rientrano nella fattispecie dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. Gli impianti igienico-sanitari non costituiscono ostacolo, rientrando tra gli interventi di edilizia libera. L’intervento è conforme alle prescrizioni delle N.T.A. sulla zona “L”, che ammettono attrezzature precarie e amovibili. Il piano attuativo non può essere preteso in area inedificabile dal P.R.G.

L’appello è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, con assorbimento degli ulteriori motivi e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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