Contratto di soggiorno non stipulato allo SUI: diniego vincolato e nessun affidamento (TAR Lombardia n. 430 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso, secondo il modulo precompilato che lo Sportello trasmette alla Questura. La sottoscrizione privata del contratto di lavoro, anche se trasmessa all’Inps, non surroga gli incombenti pubblicistici previsti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal d.P.R. n. 394/1999, perché questi sono funzionali al controllo dei flussi migratori. L’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 attribuisce alla Questura un potere vincolato di rifiuto quando lo straniero non si rechi allo Sportello Unico nel termine, salvo il ritardo dipeso da forza maggiore. In tale situazione non sussiste alcun affidamento tutelabile e non opera la sanatoria delle irregolarità amministrative prevista dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino kosovaro, ha fatto ingresso in Italia il 5.9.2022 dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico presso la Prefettura di Roma. Il 9.9.2022 ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con una società, senza recarsi allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno. Il 13.12.2022 ha presentato alla Questura di Brescia istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Con comunicazione del 31.7.2023 la Questura ha preannunciato il diniego, per difetto del visto d’ingresso e del modello rilasciato dal SUI. Il datore di lavoro ha poi rinunciato al rapporto. Con decreto notificato il 18.9.2024 la Questura ha rigettato l’istanza, rilevando la mancata formalizzazione dell’ingresso presso lo Sportello Unico. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale sgombra anzitutto il campo dall’equivoco di fondo: il provvedimento impugnato non riguarda l’autotutela, ma esercita un potere di primo grado sollecitato dall’istanza del privato. Non opera, quindi, la logica dell’interesse pubblico concreto e prevalente invocata dal ricorrente.
Ricostruito il quadro normativo, il Collegio rileva che l’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 subordina il rilascio del permesso per lavoro alla stipula del contratto di soggiorno, che l’art. 5-bis e l’art. 22, comma 6 impongono di sottoscrivere presso lo Sportello Unico entro otto giorni dall’ingresso. Gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999 precisano che lo Sportello provvede a far sottoscrivere il modulo di richiesta e a trasmetterlo alla Questura.
Nel caso concreto il ricorrente non si è recato allo Sportello Unico nel termine prescritto. La sottoscrizione privata del 9.9.2022, anche se trasmessa all’Inps, non può surrogare gli incombenti pubblicistici: questi non costituiscono mere lungaggini burocratiche, ma sono funzionali alla regolazione e al controllo dei flussi migratori.
Il Tribunale richiama poi l’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, che qualifica come vincolato il potere di rifiuto in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, salvo il ritardo dovuto a forza maggiore, nella specie neppure dedotta. La piena contrarietà della posizione del ricorrente all’impianto normativo esclude la rilevanza giuridica di un affidamento o di un’aspettativa tutelabile. Non sussiste neppure il contrasto con l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998: non vengono in rilievo irregolarità sanabili, e riconoscere rilievo al reperimento postumo di un rapporto di lavoro significherebbe introdurre surrettiziamente una sanatoria delle posizioni di irregolare presenza, che richiede invece una previsione normativa ad hoc, come dimostra il D.L. n. 34/2020. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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