Carta elettronica docente spettante anche al precario con incarico annuale (TAR Liguria n. 696 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, va eseguito nei termini ordinatori fissati dal giudice dell’ottemperanza. L’inadempimento non contestato dall’Amministrazione e la dedotta difficoltà organizzativa non costituiscono ragione di esonero. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ordina l’esecuzione e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti destinatarie di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della condanna al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito delle relative somme per le annualità riconosciute nella sentenza azionata.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito evidenziando la difficoltà di dare tempestiva esecuzione alle numerose pronunce già rese nella stessa materia e ha chiesto la compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso, qualificato ex art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è stato quindi ritenuto ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non contesta l’inadempimento lamentato e non risulta avere in alcun modo dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. La difesa del Ministero, incentrata sulla mole delle sentenze da eseguire, non è stata ritenuta idonea a giustificare il ritardo né a escludere l’obbligo di conformarsi al giudicato.
Da qui l’ordine di ottemperare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante rilascio della carta elettronica e accredito degli importi spettanti. Il Collegio ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega a un dirigente, che dovrà provvedere nei trenta giorni successivi previo accertamento dell’inottemperanza.
Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite e degli accessori liquidati nel titolo esecutivo, ove non già corrisposti. Per il giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese a carico dell’Amministrazione resistente è stata operata equitativamente, tenendo conto del carattere seriale della controversia, della sua natura e del numero delle parti, richiamando l’assimilazione alle procedure esecutive affermata dalla Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.
Nota della Redazione
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