Diniego di certificati bianchi fondato su onere documentale sopravvenuto (Cons. Stato n. 7013 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di verifica e certificazione dei risparmi energetici è illegittimo quando si fonda esclusivamente sul mancato assolvimento di un onere documentale introdotto dopo la presentazione dell’istanza, in quanto il beneficiario non era in condizione di acquisire la documentazione richiesta al momento della richiesta. Il potere del GSE di chiedere integrazioni documentali è riconosciuto, ma presuppone la predeterminazione del tipo di documento richiesto mediante la regolamentazione tecnica di competenza. Imporre ex post la dimostrazione di requisiti mai puntualmente richiesti integra un effetto a sorpresa e viola i principi di tipicità, prevedibilità e conoscibilità delle norme che regolano l’azione amministrativa, oltre agli artt. 1, comma 2-bis, e 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e all’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Il diniego così motivato è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una società in qualità di E.S.Co. ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici due richieste di verifica e certificazione dei risparmi, nell’agosto e nel settembre 2017, per il riconoscimento complessivo di 200 TEE. Dopo il preavviso di rigetto di novembre, con cui il Gestore contestava sei profili documentali, la società ha depositato osservazioni e documentazione. Il Gestore ha comunque respinto le istanze, rilevando la mancata dimostrazione del diritto vantato sul bene da parte dei firmatari delle liberatorie.
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, ritenendo la documentazione integrativa indispensabile e l’onere probatorio a carico del richiedente l’incentivo. La società ha proposto appello, lamentando travisamento dei fatti e violazione del decreto ministeriale applicabile ratione temporis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato pacifico in causa: le rendicontazioni sono state predisposte nel settembre 2017, in regime transitorio ai sensi dell’art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017. Tale norma consentiva, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, di presentare le rendicontazioni secondo il D.M. 28 dicembre 2012. La pratica rimaneva quindi soggetta al precedente regime normativo, non applicabile retroattivamente il decreto del 2017.
La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato (Sez. II n. 1354 del 2026 e Sez. II n. 1425 del 2026) e distingue: è legittimo chiedere integrazioni istruttorie, ma il diniego non può fondarsi solo su un documento non previsto all’epoca della richiesta. Il responsabile del progetto, nel caso una E.S.Co. priva della disponibilità dei documenti presso i clienti, non era più in condizione di acquisirli.
Nella specie, nessuno dei documenti richiesti dal Gestore compare tra quelli menzionati dall’art. 13.1 delle Linee Guida EEN 9/11, né tra quelli degli artt. 14.2 e 14.3. Solo i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, non applicabili alle istanze in esame, hanno introdotto previsioni di dettaglio come l’autodichiarazione e la liberatoria del cliente.
Il Collegio censura poi la condotta istruttoria: di fronte alla copiosa documentazione trasmessa, il Gestore avrebbe dovuto disporre un supplemento istruttorio o specificare le ragioni dell’inadeguatezza, anche tramite il soccorso istruttorio procedimentale (Sez. II n. 2433 del 2025, Sez. II n. 3986 del 2025). La decisione si è invece arrestata a un mero riscontro formale. La Sezione ritiene quindi non condivisibili le conclusioni del primo giudice e, in riforma, accoglie l’appello, annulla i provvedimenti impugnati e compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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