Tavole del PUC integrano l’elenco dei beni culturali (TAR Sardegna n. 740 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tavole cartografiche allegate al PUC costituiscono parte integrante del piano e concorrono a definirne il contenuto normativo, non solo descrittivo. L’elenco dei beni culturali contenuto nell’Allegato C delle NTA non ha carattere tassativo e può essere integrato dalle indicazioni cartografiche, purché tra i due enunciati non sussista contrasto. La mancata indicazione nominativa di un immobile nell’allegato non è quindi condizione imprescindibile per l’applicazione del regime di tutela di cui all’art. 67 delle NTA. Ne consegue la legittimità del diniego di accertamento di conformità fondato sul vincolo culturale comunale, restando escluse tanto la correzione per errore materiale quanto la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cagliari ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità ex art. 16 della L.R. Sardegna n. 23/1985, presentata in relazione ad alcune opere interne su un immobile di proprietà, finalizzate al frazionamento in due unità abitative. Il diniego si fonda sulla riconducibilità dell’edificio ai beni culturali, con applicazione del vincolo di cui all’art. 67 delle NTA del PUC.
I ricorrenti hanno impugnato anche il PUC quale atto presupposto, limitatamente alla Tavola C.1.10, nella parte in cui l’edificio è segnalato in arancione tra gli “edifici di rilevante interesse architettonico”. Hanno chiesto, in via subordinata, l’accertamento dell’obbligo del Comune di correggere la disciplina urbanistica, assumendo una divergenza tra l’Allegato C delle NTA e la tavola cartografica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi secondo cui la Tavola C.1.10 avrebbe funzione meramente esplicativa. L’art. 3 delle NTA del PUC individua tra i documenti facenti parte del piano tutti quelli richiamati dall’art. 19 della L.R. n. 45/1989, comprese le cartografie: queste vanno interpretate in armonia con le norme di attuazione e, in particolare, con l’art. 67 delle NTA.
La disposizione da ultimo citata rinvia all’elenco dei beni culturali contenuto negli allegati. L’Allegato C precisa che sono considerati beni culturali gli edifici che presentano elementi di pregio materiale o culturale e che, per livello progettuale, compositivo e costruttivo, costituiscono la parte di maggior pregio del patrimonio edilizio comunale.
Da qui la conclusione centrale: l’elenco dell’Allegato C non è tassativo, ma può essere integrato dalle indicazioni delle tavole cartografiche. Il Collegio richiama sul punto la sentenza della Sezione n. 390 del 13.7.2020, secondo cui la mancata indicazione del manufatto negli elenchi non è di ostacolo all’applicazione del regime protettivo, non rintracciandosi alcun dato normativo di segno contrario.
Nella specie non è ravvisabile alcun contrasto tra Tavola C.1.10 e Allegato C, né alcun errore materiale che imponga un intervento correttivo dell’Amministrazione: i due enunciati si leggono in maniera congiunta e integrata. Quanto alle censure avverso il PUC, le scelte di classificazione dei suoli sono espressione di ampia discrezionalità e non risultano infirmate da arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti.
Accertato il valore integrativo-precettivo della cartografia, l’immobile soggiace alla disciplina vincolistica dell’art. 67 delle NTA, incompatibile con gli interventi realizzati. Il diniego resiste alle censure e il ricorso è respinto; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.