Revoca parità scolastica: ispezioni brevi impongono bilanciamento e obbligo di riesame completo (TAR Marche n. 750 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica per assenteismo degli alunni non può fondarsi su visite ispettive limitate a poche giornate dell’anno scolastico senza una valutazione complessiva della gravità e dell’irreparabilità della situazione. L’Amministrazione deve considerare le misure correttive adottate dall’istituto, anche successive al provvedimento, il profitto degli studenti, i ritiri e gli abbandoni, secondo il principio di proporzionalità che assegna alla revoca il carattere di extrema ratio. Il riesame disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare deve essere effettivo e completo: la relazione che si limiti a controdedurre all’ordinanza, senza nuova ponderazione degli interessi, integra difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione è di conferma in senso proprio e determina la carenza di interesse per il ricorso introduttivo.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di un polo scolastico paritario, impugnava il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva revocato, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, gli atti di riconoscimento della parità scolastica, sull’assunto di un assenteismo sistematico degli alunni.
Il Tribunale accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare, rilevando la mancata concessione del termine previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 267/2007 e imponendo di valutare le misure adottate dall’istituto e gli altri indici, tra cui il profitto, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 1540 del 2022. L’Amministrazione confermava la revoca con una nota qualificata come relazione in contraddittorio, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la relazione come provvedimento di conferma in senso proprio, adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova ponderazione, quindi autonomamente lesivo. Ne deriva la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio espresso da Cons. Stato n. 4123 del 2024.
Nel merito, i primi tre motivi dei motivi aggiunti sono fondati e assorbenti. Il Tribunale non disconosce l’orientamento secondo cui l’assenza sistematica dalle classi giustifica la revoca e le violazioni non richiedono il preavviso in caso di insanabilità, come in Cons. Stato n. 1425 del 2022. Tuttavia un’ispezione che rilevi alti tassi di assenza non è di per sé sufficiente a sostenere un provvedimento così gravoso.
La natura necessariamente limitata delle ispezioni, nel caso articolate su tre giornate, impone un bilanciamento tra l’esigenza della scuola in presenza e le conseguenze della revoca. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 1540 del 2022, che ha ritenuto illegittima la revoca fondata su quattro giorni di visita, senza considerare entrate in ritardo, uscite anticipate, ritiri e il superamento degli esami, e TAR Abruzzo n. 100 del 2024. L’omesso avviso delle linee guida di cui al D.M. n. 83/2008 rafforza l’onere di valutare gravità e irreparabilità.
Il provvedimento si rivela lacunoso: liquida il dato delle mancate ammissioni allo scrutinio, pari al 16%, come rilievo oggettivo, senza confronto con i richiami agli alunni. Il raffronto tra tassi di assenza ispettivi e ordinari è privo di rilevanza per l’esiguità delle giornate. La motivazione omette di valorizzare il superamento degli esami da parte di tutti gli alunni. Il riesame è quindi insufficiente e contraddittorio, con difetto di istruttoria. Ne segue l’annullamento della nota, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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