Verbale di commissione prova completezza documentale e illegittimità del diniego NCC (TAR Lazio n. 591 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria di una selezione per l’assegnazione di autorizzazioni NCC non perde efficacia, nei confronti degli aventi diritto utilmente classificati, per il mero decorso del termine triennale previsto dal regolamento comunale per lo scorrimento. Il diniego comunale che si fondi sul preteso omesso riscontro, da parte del candidato, della richiesta di integrazione documentale è illegittimo per difetto del presupposto fattuale quando il verbale della commissione, allegato alla delibera di approvazione della graduatoria e non impugnato con querela di falso, attesti la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti. L’atto pubblico fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., dei fatti documentati. La domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. è inammissibile se il ricorrente non prova il danno-conseguenza e la sua entità.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un concorso per titoli bandito da un Comune per l’assegnazione di autorizzazioni NCC, posizionandosi tra i vincitori. La graduatoria è stata approvata con delibera di Giunta, che dava atto della completezza della documentazione trasmessa dal candidato. Una vicenda penale che ha coinvolto i partecipanti ha impedito al Comune di procedere al rilascio del titolo; il processo si è chiuso con proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Dopo l’annullamento del decreto MIT n. 86/2020 e l’operatività del registro informatico nazionale, il ricorrente ha presentato istanza di rilascio. Il Comune l’ha respinta sostenendo che, alla richiesta di integrazione documentale del gennaio 2011, non avesse fatto seguito la produzione dei documenti. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo eccesso di potere e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, rileva che nella graduatoria figurano solo undici aventi diritto su quattordici autorizzazioni, che non risultano concorrenti idonei pretermessi e che la graduatoria è comunque scaduta nel 2014 per lo scorrimento. Nel merito dell’interesse, il TAR interpreta l’art. 14 del Regolamento comunale nel senso che la validità triennale riguarda la sola utilizzazione tramite scorrimento, non la perdita del titolo per gli aventi diritto.
Il passaggio centrale riguarda il presupposto del diniego. Il Comune ha fondato il rigetto non sulla carenza attuale dei requisiti, ma sul preteso omesso riscontro del 2011. Il Collegio osserva che la delibera di Giunta è intervenuta circa due mesi dopo la ricezione della richiesta di integrazione e richiama il verbale della Commissione del 23 marzo 2011, in cui si attesta che i candidati indicati “risultano in regola con la documentazione richiesta” e “possono ottenere l’assegnazione di una autorizzazione NCC”.
Tale verbale, atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova dei fatti compiuti dalla Commissione e non è stato oggetto di querela di falso. Da esso emerge che il riscontro del ricorrente è stato completo, che la documentazione è stata verificata e valutata idonea, mentre ulteriori richieste di integrazione ed esclusioni hanno riguardato altri concorrenti.
Ne consegue che la comunicazione impugnata è illegittima, perché fondata su una circostanza smentita dalla documentazione in atti. Non persuade l’argomentazione difensiva del Comune, che ha preteso di addossare al ricorrente conseguenze di un mancato reperimento attestato come inesistente, né il rimprovero di non aver iniziato l’attività, presupponendo essa il previo rilascio dell’autorizzazione.
Il ricorso è quindi accolto nella parte impugnatoria, con annullamento del provvedimento. La domanda risarcitoria è invece respinta: il ricorrente non ha offerto alcuna prova, neppure presuntiva, del danno-conseguenza e del suo ammontare, in applicazione del principio secondo cui nella azione risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo ex art. 64 c.p.a. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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