Commissario ad acta per ottemperanza al giudicato sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 770 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al giudicato, non assumendo rilievo l’adempimento parziale eventualmente intervenuto. L’esecuzione delle sole spese legali, liquidate in favore del procuratore antistatario, non esaurisce l’obbligo di conformarsi alla sentenza di condanna del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il capitale dovuto. La declaratoria di inefficacia o la mera sollecitazione interna all’amministrazione non integrano ottemperanza. Il commissario nominato, ove dipendente pubblico inserito nella struttura dell’ente debitore, non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta.
Il Fatto
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, con sentenza n. 163/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore di una docente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi 2.000,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, quale contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 28 marzo 2025.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, nel corso del giudizio, ha liquidato le spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto dal giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il collegio qualifica la fattispecie come mancata ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’adempimento intervenuto riguarda esclusivamente le spese di lite e non incide sul giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale, rimasto del tutto ineseguito.
La difesa dell’amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. Il TAR esclude che una mera sollecitazione interna possa integrare l’ottemperanza: il giudicato esige un’attività provvedimentale e materiale idonea a soddisfare la pretesa accertata.
Accertata la persistenza dell’inerzia, il Tribunale accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Segue la condanna alle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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