Alloggio di servizio, legittimazione ad agire e rapporto concessorio scaduto (Cons. Stato n. 8371 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza plurimotivata, il giudice di appello può confermare la decisione di primo grado accertando la fondatezza di uno solo dei presupposti autonomi che la sorreggono, con assorbimento delle censure rivolte agli altri. Il soggetto che, al momento della proposizione del ricorso, non vanti alcun titolo valido ed efficace per la detenzione dell’immobile, essendo il rapporto concessorio (o locatizio) scaduto in data anteriore e senza prova di proroghe, versa in una relazione di mero fatto con il bene. Da tale relazione non deriva la legittimazione ad agire avverso il decreto ministeriale che ha ridefinito la destinazione degli alloggi di servizio. Parimenti difetta la lesività immediata dell’atto generale in assenza di un provvedimento applicativo che incida sulla sfera del ricorrente.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto nel 2004 la concessione di un alloggio di servizio in ragione delle funzioni svolte presso il competente ufficio ministeriale. Il d.m. 6 giugno 2016, n. 207 ha ridotto l’elenco degli immobili in uso governativo ai soli alloggi concessi per funzioni di vigilanza e custodia. Il ricorrente ha impugnato tale decreto, ritenendone illegittima la portata restrittiva.

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, rilevando che la concessione era scaduta il 31 dicembre 2010, ben prima dell’adozione del decreto, e che le note del Provveditorato del 2012 e del 2015 non avevano valore di proroga. Da qui l’appello, con riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi d’appello, incentrati sulla titolarità di un interesse qualificato ai sensi dell’art. 30, comma 1, l. n. 166/2002 e sulla qualificazione del rapporto in termini di locazione. La doglianza non supera il dato testuale della scadenza della concessione al 31 dicembre 2010, circostanza che l’appellante non contrasta.

Richiamando la giurisprudenza sulle sentenze plurimotivate (Cons. Stato, Sez. V, n. 8499 e n. 8498 del 2022; Sez. III n. 6926 del 2020; Sez. VI n. 723 del 2019), la Corte conferma che basta la fondatezza di uno dei presupposti autonomi. L’ordinanza della Cassazione, Sez. Tributaria, che pure qualifica il rapporto come locazione, recepisce la durata del rapporto in sei anni, dal 2004 al 2010, senza proroghe.

Il Collegio preferisce fondare la conferma sulla scadenza naturale del rapporto, anziché sull’esaurimento per trasferimento ad altra sede: l’art. 4, secondo comma, dell’atto di concessione richiede infatti un atto espresso di revoca, non provato in atti. Restano inoltre incontestati, con formazione del giudicato, i capi che hanno escluso valore di proroga alle note del 2012 e del 2015.

Quanto all’asserita lesività del decreto, difetta la legittimazione e l’interesse ad agire: manca un atto applicativo, ossia un provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione fondato sulla nuova disciplina. Il richiamo all’art. 6 del decreto è vano, poiché il recupero dell’alloggio dipende dall’assenza di un titolo valido per l’occupazione. L’appello è quindi respinto, con conferma dell’inammissibilità e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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