Condono edilizio: onere della prova e silenzio assenso (Cons. Stato n. 8372 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulli il diniego di una D.I.A. ed imponga all’amministrazione di rivalutare la complessiva situazione del compendio edilizio, definendo con provvedimenti espressi le istanze di condono pendenti, non vincola l’amministrazione ad accogliere le domande di sanatoria né impone la rinnovazione del contraddittorio nell’ambito dei relativi procedimenti. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono per difetto del presupposto temporale di sanabilità assume carattere vincolato, con conseguente recessività delle censure di ordine procedimentale e partecipativo. Sul richiedente grava l’onere della prova pieno circa la data di ultimazione delle opere; in difetto, non può formarsi il silenzio assenso sulla domanda, che presuppone la condonabilità dell’edificio. L’accertato difetto del requisito temporale rende irrilevante ogni ulteriore questione, ivi compresa l’eventuale infedeltà della documentazione catastale.

Il Fatto

Il proprietario di un appartamento inserito in un complesso immobiliare romano impugnava davanti al TAR Lazio il diniego opposto da Roma Capitale alla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla precedente proprietà ai sensi della legge n. 326/2003, avente ad oggetto il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare. L’istanza era stata respinta sull’assunto del mancato completamento delle opere alla data del 31 marzo 2003 e della dolosa infedeltà della documentazione allegata.

Il ricorrente dediceva la formazione del silenzio assenso per decorso del termine e completezza della documentazione, la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio che aveva annullato i provvedimenti sanzionatori relativi al complesso edilizio, e l’insussistenza dell’asserita infedeltà dell’istanza. Il TAR respingeva il ricorso; proposto appello, la causa giungeva in decisione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del dedotto giudicato, chiarendo la portata della precedente pronuncia del TAR Lazio n. 2137 del 2017. Quella decisione, osserva il Consiglio di Stato, non si era pronunciata sull’esercizio del potere di rilascio del titolo in sanatoria, non ancora esercitato e estraneo a quel giudizio. L’inciso sul bilanciamento tra interesse pubblico al ripristino della legalità e affidamento dei privati non responsabili era riferito al rinnovato esercizio valutativo delle D.I.A., e non imponeva la definizione in senso favorevole delle istanze di condono né una riapertura del contraddittorio in quei procedimenti.

Da ciò deriva il rigetto della censura sulla violazione delle garanzie partecipative ex art. 10 bis legge n. 241/1990. Le doglianze sul completamento delle opere sono giudicate inammissibili, perché meramente riproduttive del motivo di primo grado, in contrasto con l’art. 101 cod. proc. amm., che impone specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Quanto al silenzio assenso, il Collegio conferma la reiezione del relativo motivo: esso presuppone la condonabilità dell’edificio, e il difetto del presupposto temporale di sanabilità ne impedisce la formazione. L’infondatezza del primo motivo travolge il secondo, incentrato sulle ragioni del diniego.

Il terzo mezzo, relativo alla natura dolosamente infedele dell’istanza e all’alterazione della documentazione catastale, è dichiarato privo di utilità: a sorreggere il diniego basta l’acclarato difetto del requisito di ammissibilità costituito dalla tempestiva ultimazione delle opere, mentre il provvedimento risulta specificamente motivato proprio in ragione di tale mancanza.

L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in considerazione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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