Condono e silenzio assenso: rileva la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (TAR Emilia-Romagna n. 873 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza e per l’avvenuto pagamento dell’oblazione. È necessario che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi cui la legge subordina l’ammissibilità del beneficio, tra i quali, ex art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, che la domanda non sia dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o inesattezze. Gli strumenti di semplificazione amministrativa presuppongono indefettibilmente la completezza e veridicità delle dichiarazioni, dovendo l’interessato rappresentare tutti gli elementi necessari all’istruttoria. L’ubicazione del manufatto in fascia di rispetto idraulica comporta l’inedificabilità assoluta ostativa alla sanatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, odierni proprietari di un manufatto adibito ad autorimessa di circa 95 mq., hanno impugnato il diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 richiesto nel 2003. L’immobile insiste al confine tra due comuni e, in parte, su area interessata dal Canale Fossa Patara.
Il diniego impugnato si fonda sul parere idraulico negativo reso nel 2017 dal Consorzio di Bonifica, che aveva accertato la chiusura abusiva del canale, non rappresentato nell’istanza di condono, con rischi di allagamento per le aree limitrofe. I ricorrenti hanno dedotto il falso presupposto di fatto, il difetto di motivazione e la formazione del silenzio assenso sulla domanda. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del parere e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni in rito, risultando il ricorso infondato nel merito. La questione centrale attiene agli effetti del decorso del termine biennale previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 e alla possibilità di configurare il silenzio assenso in assenza dei presupposti sostanziali della sanatoria.
Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il silenzio assenso non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine e del pagamento dell’oblazione, senza alcuna risposta del Comune. Occorre altresì la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985, cui è subordinata l’ammissibilità del condono, tra i quali la non dolosa infedeltà della domanda.
In termini più generali, il Collegio osserva che allorché il legislatore introduce strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa, quali la d.i.a. o il silenzio assenso, presupposti indefettibili perché la fattispecie produca effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione. L’interessato deve rappresentare all’Amministrazione tutti gli elementi necessari all’istruttoria procedimentale.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno indicato l’esistenza in loco del Canale Fossa Patara. Il Collegio ritiene irrilevante la mancata rappresentazione del canale nelle mappe catastali, poiché l’esistenza dell’opera idrica è confermata dal sopralluogo effettuato dal Consorzio. L’accertata ubicazione del manufatto in fascia di rispetto idraulica comporta l’inedificabilità assoluta e l’infondatezza della pretesa alla sanatoria sostanziale.
Il vincolo previsto dal R.D. n. 523 del 1904 ha carattere legale, assoluto e inderogabile ed è diretto ad assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, canali e scolatoi pubblici, garantendo le operazioni di manutenzione e impedendo le esondazioni. Tutti i motivi di gravame sono pertanto privi di pregio e il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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