Il termine di riassunzione del curatore decorre dalla conoscenza legale del giudizio (C.G.A.R.S. n. 895 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del giudizio interrotto dalla dichiarazione di fallimento decorre non già dal deposito della sentenza dichiarativa, ma dal momento in cui il curatore acquisisca conoscenza legale della pendenza dello specifico giudizio sul quale l’evento interruttivo è destinato a operare. Tale conoscenza deve derivare da una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata, non da una cognizione di mero fatto. Grava su chi eccepisce la decadenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto estintivo, compresa la data di decorrenza del termine. Superato l’ostacolo della tardività, resta ferma la legittimità del provvedimento di autotutela che annulli il titolo edilizio per assenza di opere di urbanizzazione e la natura vincolata dell’ordine di demolizione di opere abusive.
Il Fatto
La società titolare di uno stabilimento industriale otteneva dal Comune una concessione edilizia per l’ampliamento di un capannone, nonostante il parere contrario della commissione edilizia. A seguito di riesame, la commissione rilevava che l’ampliamento altro non era che un nuovo capannone autonomo, privo di acquedotto e fognatura, insistente su un lotto sprovvisto di opere di urbanizzazione. Il Comune annullava in autotutela il titolo con ordinanza del 1998.
La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR. Nel 2001 interveniva il fallimento; nel 2016 il TAR dichiarava la perenzione del ricorso per mancata istanza di fissazione di udienza. Ricevuta comunicazione del decreto, il Comune adottava nel 2020 un’ordinanza di demolizione. Il curatore si costituiva per opporsi alla perenzione e riassumeva il giudizio, proponendo altresì autonomo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione. Il TAR, riuniti i ricorsi, dichiarava estinto il primo per tardività della riassunzione e respingeva il secondo. Propone appello la curatela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione di maggior rilievo: la tempestività della riassunzione del ricorso originario. In punto di fatto, il giudizio era stato automaticamente interrotto dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma la pendenza del processo e l’esistenza del decreto di perenzione risultavano chiaramente rappresentate al curatore nel verbale di accertamento dello stato dei luoghi, notificato personalmente il 24 settembre 2020.
Richiamando la propria sentenza n. 627 del 2020, il C.G.A.R.S. ribadisce l’orientamento consolidato: ai fini del decorso del termine di riassunzione non basta la conoscenza dell’evento interruttivo, ma occorre la conoscenza dello specifico giudizio, acquisita per il tramite di un atto assistito da fede privilegiata. La soluzione è volta a garantire l’effettività del diritto di difesa e del contraddittorio. Sul piano probatorio, chi eccepisce la decadenza deve dimostrare la data della conoscenza legale.
Il Collegio conferma il principio ancorando il termine a due condizioni di fatto: la dichiarazione di fallimento e l’effettiva e provata conoscenza della pendenza del giudizio in cui la curatela ha interesse a far valere le proprie ragioni. Entrambe risultano accertate al 24 settembre 2020; pertanto l’atto di riassunzione notificato il 12 gennaio 2021 è tardivo rispetto al termine di novanta giorni di cui all’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.
In via di ulteriore completezza, il Collegio condivide il decisum del TAR: anche superando la tardività, le censure avverso l’annullamento del titolo edilizio sono infondate. Il Comune non può essere privato del potere di verificare, prima del rilascio del titolo, la sussistenza delle opere di urbanizzazione, neppure in area destinata a uso industriale. La società, destinataria dell’avviso di avvio del procedimento, non aveva prodotto osservazioni.
Quanto all’ordinanza di demolizione, il motivo di illegittimità derivata è infondato per l’infondatezza dei motivi del ricorso originario; l’ordine riposa sugli accertamenti tecnici e sui sopralluoghi, non sul decreto di perenzione. L’abusività delle opere rende l’ordine di demolizione rigidamente vincolato, con dequotazione degli interessi privati rispetto al pubblico interesse alla salvaguardia del territorio. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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