Benefici piano casa esclusi per gli immobili già realizzati in difformità (Cons. Stato n. 8974 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I benefici volumetrici previsti dalla disciplina regionale sul piano casa sono riservati agli interventi edilizi ancora da realizzare e non si estendono agli immobili già eseguiti in assenza o in difformità del titolo abilitativo, per i quali non sia intervenuta sanatoria. Il divieto posto dall’art. 3, comma 1, lett. a), legge regionale Campania n. 19/2009 opera come limite di carattere derogatorio e non consente un’applicazione estensiva in favore di opere già compiute. Il diniego comunale che si limiti a dare applicazione a tale divieto non presenta profili di carenza istruttoria, non essendo richiesta alcuna valutazione del progetto quando il presupposto normativo sia pacificamente integrato. La qualificazione dell’intervento in termini di abuso edilizio non sanato preclude, pertanto, l’accesso alla volumetria aggiuntiva.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un’ordinanza comunale del 2010 che ingiungeva la demolizione di opere realizzate in difformità rispetto a un permesso di costruire del 2007: ampliamenti del piano cantinato, del piano terra e del primo piano, con cambio di destinazione d’uso da pertinenze agricole in abitazione, oltre a una tettoia in ferro.

Nel 2017 gli interessati presentavano un progetto per il ripristino dello stato dei luoghi conforme al titolo, chiedendo contestualmente la sanatoria per gli interventi nei limiti volumetrici del 20% previsti dalla legge regionale Campania n. 19/2009 sul piano casa. Il Comune negava il beneficio rilevando che l’immobile era stato realizzato in difformità dal titolo abilitativo. Il TAR Campania respingeva il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che il progetto avesse contenuto complesso, mirando proprio a eliminare le difformità accertate per rendere l’intervento sanabile, e censurava il difetto di motivazione del diniego, fondato in modo automatico sulla violazione della legge regionale senza analisi del progetto.

Il Consiglio di Stato ritiene le censure infondate. Il diniego costituisce applicazione puntuale del divieto normativo, secondo cui non può essere riconosciuto alcun beneficio di volumetria aggiuntiva a immobili abusivi per i quali non sia stata rilasciata sanatoria edilizia. Il caso rientra pacificamente nell’ipotesi prevista dalla norma, con la conseguenza di escludere i prospettati profili di carenza istruttoria.

Il passaggio centrale riguarda la ratio del divieto: anche ammesso che il progetto sia diretto a rimuovere l’abusività degli ampliamenti, i benefici del piano casa sono rivolti a interventi ancora da realizzare e non a quelli già eseguiti per i quali si domanda la sanatoria. Applicarli a questi ultimi costituirebbe un’estensione non consentita di una disciplina derogatoria, costantemente intesa in senso restrittivo dalla giurisprudenza amministrativa.

La Corte richiama sul punto una consolidata linea interpretativa (tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, n. 2999 del 2025 e n. 1169 del 2025; Sez. IV, n. 3785 del 2025 e n. 3002 del 2025; Sez. VII, n. 6211 del 2025), confermando che la natura derogatoria della disciplina sul piano casa ne impedisce l’applicazione oltre i confini tracciati dal legislatore regionale. L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *