Revoca del nulla osta insediativo e difetto di istruttoria sulle rotatorie sovrapposte (Cons. Stato n. 9276 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del titolo abilitativo che si fondi su un presupposto — la sovrapponibilità tra la rotatoria progettata dal privato e quella progettata dal Consorzio ASI — che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto compiutamente accertare e che era a essa agevolmente verificabile. Il conseguente provvedimento di revoca del nulla osta insediativo, adottato in via di autotutela, non può reggersi su un’archiviazione viziata da difetto di istruttoria, poiché il mancato conseguimento del titolo abilitativo non costituisce valido presupposto della rimozione. L’imputabilità al privato della mancata realizzazione dell’insediamento è strettamente collegata all’accertamento sulla sovrapponibilità dei progetti e al diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, questione preliminare che l’amministrazione deve verificare. I principi di buona fede e correttezza che permeano il procedimento amministrativo impediscono di chiedere la conclusione negativa del procedimento sulla base di una circostanza che l’ente stesso poteva accertare.
Il Fatto
Una società ha realizzato un opificio all’interno del territorio del Consorzio ASI di Salerno. In primo grado ha impugnato il provvedimento del Comune di diniego del permesso di costruire e il conseguente provvedimento del Consorzio di revoca del nulla osta alla realizzazione dell’intervento. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso con sentenza breve.
La controinteressata ha proposto appello principale, deducendo violazione della normativa regionale campana in materia di aree industriali, del regolamento consortile e della legge n. 241/1990. Il Comune, il Ministero dell’Interno e la società controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto. Il Consorzio ASI ha proposto appello incidentale, censurando il travisamento dei presupposti e la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione risolutiva nell’accertamento se la mancata realizzazione dell’insediamento industriale sia dipesa da un comportamento negligente della società o da fatti a questa non imputabili. Il TAR aveva ritenuto illegittima l’archiviazione dell’istanza perché dipendente da un difetto di istruttoria: il Comune non aveva accertato la sovrapponibilità tra la rotatoria originariamente licenziata in conferenza di servizi e quella da realizzarsi a cura del Consorzio con il P.N.R.R.
Il Consiglio di Stato osserva che né il Comune né il Consorzio hanno mai smentito l’esistenza della sovrapposizione tra i due progetti, circostanza agevolmente accertabile da entrambi gli enti. Il provvedimento di archiviazione è quindi viziato perché fondato su un aspetto del procedimento che il Comune avrebbe dovuto compiutamente verificare.
Da tali conclusioni deriva il rigetto anche del secondo motivo di appello. Il Comune, destinatario della nota consortile, era stato posto in condizioni di reperire direttamente, mediante consultazione del link disponibile presso il sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania, tutta la documentazione necessaria a verificare la corrispondenza tra le due rotatorie. Ciò avrebbe dovuto indurre l’ente, in omaggio ai principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, a non chiedere la conclusione negativa del procedimento.
Non coglie nel segno l’appello incidentale là dove sostiene che l’archiviazione si fonderebbe anche sull’imputabilità alla società della mancata realizzazione dell’insediamento. Tale profilo è strettamente collegato alla questione della sovrapponibilità dei progetti e al diritto di ottenere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, circostanza che avrebbe dovuto essere necessariamente accertata perché preliminare alla realizzazione dell’intervento, tenuto conto dell’importo non trascurabile della somma. Né rileva che il Comune avesse più volte risposto negativamente sull’istanza di scomputo, essendo sopravvenuta la possibilità della realizzazione della rotatoria da parte del Consorzio.
Il Collegio respinge pertanto entrambi gli appelli e compensa le spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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