Project financing e potere discrezionale di esclusione dell’opera dal programma triennale (Cons. Stato n. 9305 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanza di progetto la valutazione in ordine alla rispondenza dell’iniziativa privata all’interesse pubblico costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti del travisamento dei fatti e dell’irragionevolezza. La mancata impugnazione dell’atto di programmazione che ha escluso l’opera dall’elenco triennale dei lavori pubblici ne consolida gli effetti e preclude la configurabilità di un legittimo affidamento del proponente sulla conclusione favorevole del procedimento. La fase di valutazione della proposta, in quanto embrionale e funzionale alla sola verifica dell’interesse pubblico, non genera alcuna posizione giuridica qualificata in capo al proponente, restando la scelta di dare o non corso alla procedura nella sfera riservata all’amministrazione. L’obbligo di provvedere accertato sul silenzio si esaurisce nella pronuncia espressa sulla proposta e non si converte in un obbligo di esito favorevole.
Il Fatto
La società appellante presentava nel 2013 al Comune uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di cremazione mediante finanza di progetto ex art. 153, comma 19, d.lgs. n. 163/2006. La Giunta comunale invitava la società a presentare il progetto preliminare; a fronte dell’inerzia dell’ente, il T.a.r. Campania, con sentenza n. 1502/2016, accertava il silenzio e ordinava al Comune di pronunciarsi espressamente.
Con delibera consiliare del 12 maggio 2016, n. 29, l’amministrazione dichiarava la proposta di non pubblica utilità, rilevando che l’opera non era inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e che il manufatto presentava notevole impatto ambientale con riduzione dell’area a parcheggio del cimitero. La società impugnava la delibera consiliare e la delibera di Giunta n. 34/2016 che aveva proposto di non dare corso alla procedura. Il T.a.r. respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li reputa infondati, soprassedendo su ogni eccezione in rito sollevata dall’appellato. Il primo argomento dell’appellante muove dalla delibera di Giunta n. 3/2014, che avrebbe approvato il progetto. La Corte non ne deduce l’esito favorevole: anche a voler ritenere che l’ente avesse formalmente approvato l’impianto, tale previsione è stata espunta dalla successiva delibera commissariale n. 29/2015, rimasta inoppugnata. Il Collegio qualifica l’atto come intervento di autotutela, che ha rinnovato in toto il contenuto della precedente delibera ed escluso l’opera dall’elenco triennale.
La sentenza n. 1502/2016 non sostiene la tesi dell’appellante. Il giudice di primo grado si era limitato a ordinare all’amministrazione di pronunciarsi «nel limiti del primo segmento procedimentale inattuato», cioè la valutazione di interesse pubblico del progetto preliminare, precisando che in esito a tale valutazione «puramente discrezionale» il Comune avrebbe potuto reputare non rispondente al pubblico interesse la proposta e non dare corso alle ulteriori attività. L’obbligo di provvedere, dunque, non si traduce in un obbligo di esito favorevole.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio rileva che l’atto di ritiro si inseriva in un procedimento attivato su istanza di parte e che nessun legittimo affidamento poteva formarsi una volta che l’amministrazione aveva ridefinito gli interventi ammessi alla procedura escludendo ogni riferimento al progetto dell’appellante. Non si configura alcun dovere di valutazione dell’interesse pubblico del progetto preliminare diverso da quello rientrante nella sfera discrezionale dell’ente, come confermato dall’orientamento richiamato dalla parte appellata, tra cui Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 820.
Le censure sulle caratteristiche dell’intervento, asseritamente non percepite dall’amministrazione quanto a planimetria e altezza, impingono in un ambito riservato agli apprezzamenti di merito, insondabili in sede di legittimità salvo il limite del travisamento, che il Collegio esclude. L’amministrazione ha quindi correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di grado in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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