L’acquisizione dell’area di sedime non richiede la responsabilità per l’abuso (TAR Emilia-Romagna n. 967 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione dell’area di sedime ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto distinto dall’ordine di demolizione e non ne condivide il carattere reale, poiché assume funzione punitivo-afflittiva. Ne deriva l’applicazione delle garanzie proprie delle sanzioni amministrative di tale natura. L’effetto acquisitivo si produce ipso iure al maturare del termine di novanta giorni assegnato per il ripristino, senza che il successivo provvedimento comunale aggiunga alcunché sul piano costitutivo. La prova dell’estraneità all’abuso deve essere inequivocabile, così come l’attivazione per la riduzione in pristino entro il termine fissato. Il regime di comproprietà indivisa non impedisce l’acquisizione.

Il Fatto

Il Comune di Rimini ha emanato un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo insistente su un’area in proprietà indivisa della ricorrente e del coniuge. Il carattere abusivo dell’opera e la legittimità dell’ordine ripristinatorio sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, confermata dal Consiglio di Stato n. 474 del 2015.

All’inottemperanza è seguito il provvedimento del 10 ottobre 2018, con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza e disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime, ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 13 L.R. 23/2004. La ricorrente non contesta né l’abuso né l’ordine di demolizione, ma censura l’acquisizione sostenendo di essere estranea alla realizzazione dell’illecito, ascrivibile al solo coniuge acquirente del manufatto, oltre al mancato riscontro dell’istanza di rimozione presentata nel 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica dei presupposti dell’acquisizione, posto che la legittimità dell’ordine di demolizione è coperta da giudicato. La norma regionale non si discosta, sul punto, dal testo unico edilizia: rileva la mancata ottemperanza all’ingiunzione, non la titolarità dell’abuso.

Richiamando la Corte cost. n. 196 del 2010, il TAR qualifica l’acquisizione come sanzione punitivo-afflittiva di natura amministrativa, distinta dall’ordine di demolizione di cui non condivide il carattere reale. Ne segue l’applicazione delle garanzie proprie di tali sanzioni. La prova dell’estraneità all’opera deve però essere inequivocabile, al pari dell’attivazione per il ripristino entro il termine assegnato.

Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto né l’una né l’altra: ha risieduto nel manufatto nel periodo di riferimento e non ha dimostrato alcuna iniziativa di riduzione in pristino nei novanta giorni. Il Collegio ribadisce che al maturare di quel termine l’effetto acquisitivo si produce ipso iure, avendo il provvedimento successivo natura meramente dichiarativa (richiamati Cons. Stato n. 2329 del 2024 e Cons. Stato n. 10033 del 2023).

Irrilevante resta quindi l’istanza del 2016, sopravvenuta a termine ampiamente spirato. Nemmeno il regime di comproprietà indivisa ostacola l’acquisizione (TAR Toscana n. 73 del 2022). Il provvedimento costituisce reazione al duplice illecito, della realizzazione abusiva e dell’inottemperanza all’obbligo di demolire (Corte cost. n. 345 del 1991). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *