Genericità della procura alle liti e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4124 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. richiede che il difensore sia munito di procura speciale, la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto. La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi di procura apposta in calce all’atto, né garantisce la conoscenza del contenuto dell’atto da parte del soggetto che rilascia il mandato. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e, per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025, non è sanabile né è ammessa la concessione dell’errore scusabile.
Il Fatto
Alcuni docenti a tempo determinato, avendo ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, proponevano giudizio di ottemperanza avverso la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il ricorso era notificato il 20 gennaio 2026, con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, priva dell’indicazione del giudice adito e degli estremi del provvedimento da eseguire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che la questione, emersa in sede di trattazione, non impone l’adozione dell’ordinanza prevista dalla norma, atteso che l’assenza dei difensori in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto di controdedurre sulle questioni rilevate d’ufficio.
Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura, la quale non conteneva gli elementi necessari a individuare la controversia. La procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria, requisiti non surrogabili dalla successiva congiunzione telematica tra procura e ricorso.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, pure in presenza della copia informatica depositata unitamente all’atto, poiché il documento analogico separato non garantisce che il soggetto rilasciante avesse contezza del contenuto dell’atto e non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che la sua carenza non è suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. La concessione dell’errore scusabile è stata infine esclusa, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente al quale la parte avrebbe potuto aderire.
Nota della Redazione
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