Scatti stipendiali e riliquidazione indennità buonuscita per Forze di Polizia (TAR Emilia-Romagna n. 973 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente appartenente alle Forze di Polizia, collocato in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio, ha diritto a che l’INPS ridetermini l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il diniego dell’Ente previdenziale è illegittimo e va annullato, con accertamento dell’obbligo di ricalcolo. Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La rinuncia al ricorso dichiarata in udienza, ritenuta utile ai sensi dell’art. 84, commi 3 e 4, cod. proc. amm., determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Due ex dipendenti pubblici appartenenti alle Forze di Polizia hanno chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento di fine servizio, domandando l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Entrambi erano in quiescenza a domanda, dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

L’Ente previdenziale ha respinto le istanze con due provvedimenti del 2021. I ricorrenti hanno quindi impugnato i dinieghi davanti al TAR, chiedendo anche la condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre a interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha dichiarato la rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della rinuncia dichiarata in udienza dal difensore per uno dei ricorrenti. La ritiene utile, ai sensi dell’art. 84, commi 3 e 4, cod. proc. amm., quale prova della sopravvenuta carenza di interesse, e dichiara pertanto improcedibile l’azione quanto a tale posizione.

Quanto all’altro ricorrente, il Tribunale rileva che la pretesa rientra in una tipologia già definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo consolidato, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi. In punto di fatto, il ricorrente ricade incontestatamente nelle condizioni previste dalla normativa speciale: appartenenza alla Polizia di Stato e collocamento in quiescenza a domanda con i requisiti richiesti.

Le ragioni dell’accoglimento sono richiamate, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm., per esigenze di economia dei mezzi giuridici e sinteticità. Il Collegio rinvia alle più recenti pronunce favorevoli rese de eadem re dal Giudice amministrativo, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2826 del 2023, n. 2982 del 2023, nn. 10523, 10938 e 10916 del 2023, Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024, nonché pronunce del C.G.A.R.S. e dello stesso Tribunale.

La domanda è dunque accolta. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il provvedimento di diniego è annullato. Le spese di causa sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *