Previdenza complementare Vigili del fuoco: estinzione per rinuncia al ricorso (TAR Emilia-Romagna n. 972 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle amministrazioni intimate, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., senza che il Collegio possa esaminare nel merito le domande proposte. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarata volontà della parte ricorrente, si limita alla declaratoria di estinzione del processo. La compensazione delle spese di causa costituisce conseguenza coerente della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della parte. La decisione non implica alcuna valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
Il Fatto
Un gruppo di dipendenti e pensionati del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con servizio o residenza nella Regione Emilia-Romagna, ha proposto ricorso notificato al Ministero dell’Interno e alle altre amministrazioni intimate. La domanda mirava all’accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle pubbliche amministrazioni per aver omesso di avviare la negoziazione e concertazione finalizzata all’istituzione della previdenza complementare per la categoria.
I ricorrenti chiedevano altresì la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, oltre all’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Le amministrazioni si sono costituite con atto di stile. In corso di giudizio, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso debitamente notificato alle controparti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di rinuncia, ritualmente notificata dalla parte ricorrente alle amministrazioni intimate. La vicenda processuale si esaurisce dunque in un fatto estintivo del processo, intervenuto prima della decisione nel merito.
Il Tribunale richiama gli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 cod. proc. amm. per fondare la declaratoria di estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo è essenziale: alla luce della dichiarata volontà della parte, al Collegio non resta che prenderne atto e pronunciare la conseguente declaratoria.
La decisione non contiene alcuna valutazione sulle questioni di merito sollevate dai ricorrenti, né sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle domande di accertamento e condanna. La rinuncia assorbe ogni ulteriore esame.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale tra le parti di causa. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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