Revoca alloggio militare dopo la cessazione dal servizio (TAR Marche n. 1244 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione dal servizio del militare destinatario di un alloggio costruito in attuazione della legge n. 52/1976 integra il venir meno del presupposto dell’assegnazione e legittima la revoca disposta in locazione semplice. La qualificazione di tali immobili come alloggi di servizio non è esclusa dalle discipline sopravvenute in materia di alienazione dell’edilizia residenziale pubblica. La composizione della Commissione provinciale per l’assegnazione degli alloggi è legittima quando vi partecipino i soli rappresentanti della categoria cui appartiene il destinatario del provvedimento. Il giudicato formatosi su altri appartamenti del medesimo stabile non spiega efficacia ultra partes verso l’occupante estraneo al relativo giudizio. La congruità del tempo dedicato dalla Commissione all’esame dell’ordine del giorno non è sindacabile in sede di legittimità, salvo palesi e inspiegabili incongruenze.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza nel frattempo collocato a riposo, aveva ottenuto nel 2017, con decorrenza 1.11.2018 ed epoca in cui era ancora in servizio, l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio sito in Fano, via Soncino 13. L’immobile fa parte di una palazzina di dieci unità realizzata dallo IACP in attuazione della legge n. 52/1976 per i militari del Corpo e le loro famiglie.
Dopo il collocamento a riposo, la Prefettura di Pesaro e Urbino avviava il procedimento di revoca dell’assegnazione, sul rilievo del venir meno del presupposto originario costituito dalla permanenza in servizio. Il procedimento si concludeva con la revoca impugnata, recante invito al rilascio dell’alloggio entro sei mesi dalla notifica. Il ricorrente proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti; si costituivano l’amministrazione statale e l’ERAP delle Marche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la composizione della Commissione provinciale, nominata con decreto del Prefetto, nella parte in cui i rappresentanti della Guardia di Finanza sarebbero stati designati dal Comandante Regionale anziché dalle organizzazioni di categoria, con assenza dei rappresentanti di altre Forze. Il Collegio osserva che l’art. 3 della legge n. 52/1976 prevede l’integrazione della Commissione con rappresentanti del personale in attività di servizio, senza alcun richiamo alla designazione sindacale. La Commissione è organo a composizione variabile: alla componente fissa si affiancano i rappresentanti della sola categoria cui appartiene il destinatario del provvedimento, secondo il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 538 del 2006. La sostituzione del rappresentante della soppressa Intendenza di Finanza con un funzionario dell’Agenzia del Demanio è parimenti legittima.
Il secondo motivo contesta la riconducibilità degli alloggi in questione alla categoria degli alloggi di servizio, invocando una precedente pronuncia del medesimo Tribunale che, su alcuni appartamenti della stessa palazzina, aveva ritenuto superata la qualificazione in senso stretto. La censura è disattesa. Il Collegio rileva che quell’indirizzo è stato superato dalla giurisprudenza successiva, richiamando TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 5658 del 2018, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1166 del 2024, oltre a TAR Sicilia, Palermo, n. 2709 del 2017 e CGA n. 464 del 2019. Non sussistono ragioni per confermare l’orientamento del 2014, fondato su una norma abrogata e su un indirizzo minoritario poi divenuto prevalente.
Il terzo motivo invoca l’efficacia ultra partes del giudicato formatosi nel 2014, esteso all’intero stabile in ragione dell’inscindibilità della fattispecie. La censura è infondata: il precedente riguardava ricorrenti diversi e il ricorrente ha acquisito l’immobile nel 2017, dopo quella pronuncia. Il giudicato atteneva alla situazione personale e scindibile degli allora occupanti, non allo stato giuridico dell’edificio. Le Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 2019 confermano che l’efficacia ultra partes costituisce eccezione assoluta, non ricorrente quando il nuovo provvedimento sia rivolto ad altro inquilino di altro appartamento.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude l’eccesso di potere per brevità dei lavori della Commissione, ricostruendo la durata effettiva delle due riunioni e richiamando l’orientamento secondo cui la congruità del tempo dedicato non è sindacabile (Cons. Stato, Sez. VII, n. 605 del 2025; Sez. III, n. 11160 del 2022). La censura sulla futura destinazione dell’alloggio attiene ad atti successivi estranei alla controversia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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