Esecuzione sentenze lavoro e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 4276 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, il creditore non può agire in via esecutiva prima della scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito. Decorso inutilmente tale termine senza alcun adempimento, la domanda di ottemperanza è fondata e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al comando giudiziale entro un termine perentorio, nominando per il caso di persistente inadempimento un commissario ad acta. La sopravvenuta esecuzione spontanea di parte delle sentenze determina, per quella parte, la cessazione della materia del contendere. Il commissario, ove sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, opera senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, difeso da sé medesimo in quanto antistatario, ha proposto due ricorsi dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza a una pluralità di sentenze del Tribunale di Busto Arsizio. I titoli giudiziali avevano condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di spese legali distratte a favore del difensore, per complessivi euro 2.282,00 oltre accessori.
Le sentenze erano state notificate all’amministrazione tra settembre 2025 e gennaio 2026 e non erano state impugnate, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma e non aveva dato alcun seguito ai titoli. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario in caso di perdurante inottemperanza e la rifusione delle spese dei giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e sovrapponibilità delle vicende sostanziali. Ha poi verificato l’adempimento all’ordinanza collegiale che aveva imposto al ricorrente di produrre, a pena di inammissibilità, le attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze da eseguire.
Sul piano dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Tribunale ha rilevato che tutte le sentenze sono state notificate presso la sede reale dell’amministrazione e sono passate in giudicato. Le stesse sono rimaste ineseguite una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Risulta tuttavia dagli atti che l’amministrazione ha eseguito il comando giudiziale in data 1° luglio 2026 quanto alle sentenze nn. 754 e 751 del 2025 e nn. 64, 65 e 66 del 2026. Per questa parte il Collegio ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere.
La domanda è stata invece accolta in relazione alle sentenze n. 771 del 2025 e n. 81 del 2026. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese dei giudizi riuniti, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione, avendo la stessa adempiuto solo parzialmente dopo la proposizione delle cause, secondo il principio di soccombenza e tenuto conto del carattere seriale delle controversie, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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