Traliccio di telefonia: la vicinitas non basta, serve prova del pregiudizio (TAR Toscana n. 964 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie relative al rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi, ivi compresa l’installazione di tralicci e apparati per le comunicazioni di cui al d.lgs. n. 259/2003, il criterio della vicinitas non è sufficiente a radicare le condizioni dell’azione. Il ricorrente deve fornire la prova concreta del collegamento stabile e significativo tra il proprio bene e l’opera contestata, nonché del pregiudizio che da questa deriva alla propria sfera giuridica, sotto il profilo estetico, economico o della salute. In difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse. Il ricorso avverso il silenzio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è improcedibile quando l’Amministrazione abbia medio tempore provveduto in modo espresso sull’istanza del privato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari o residenti in immobili del Comune di Siena posti in prossimità di un’area interessata da lavori, hanno denunciato l’esecuzione di un intervento di installazione di un nuovo traliccio per telecomunicazioni in sostituzione di uno preesistente, assunto come privo di titolo edilizio. Hanno quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sugli esposti e ad adottare i provvedimenti repressivi.

Con nota del 25 agosto 2022 il Comune ha riscontrato le istanze, qualificando l’intervento come assentito per silenzio assenso ex artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003, sull’assunto che l’autorizzazione di settore tenga luogo del titolo edilizio. Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione del procedimento autorizzatorio e la necessità del permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo. Il Comune ha infatti provveduto espressamente sugli esposti con la nota del 25 agosto 2022, soddisfacendo l’interesse dei ricorrenti a ottenere una risposta esplicita; il contenuto di quella risposta, non condiviso, è stato poi oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti.

Quanto a questi ultimi, il TAR richiama i principi generali sulle condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1, Cost. e dall’art. 100 c.p.c., operante nel processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39 c.p.a.. Occorrono la legittimazione ad agire, quale titolarità di una posizione qualificata che distingua il ricorrente dal quisque de populo, e l’interesse al ricorso, inteso come utilità finale o strumentale rispetto al bene della vita perseguito.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 e, sul punto specifico, la recente sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 1031 del 2023: nelle controversie sui titoli abilitativi, anche per i tralicci di comunicazione, la vicinitas non basta. È necessaria la prova concreta del pregiudizio arrecato dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei residenti o proprietari.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno allegato in termini generici di risiedere o essere proprietari di immobili vicini all’opera e di subire svalutazione dei beni e lesione del diritto alla salute, senza darne dimostrazione. Le visure catastali non chiariscono la collocazione dei beni rispetto all’area; le fotografie non consentono di comprendere il rapporto spaziale e mostrano il traliccio solo in lontananza. Manca la prova del pregiudizio estetico, economico e sanitario, anche perché le autorizzazioni paesaggistica, idrogeologica e il parere sull’impatto elettromagnetico non sono stati impugnati.

Il Collegio osserva inoltre che l’impatto dell’opera risulta mitigato dalla circostanza che il nuovo traliccio sostituisce un manufatto preesistente collocato a breve distanza, incidendo su una zona già occupata da opere similari. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per carenza di legittimazione attiva e di interesse; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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