Capacità economica del datore e conversione del permesso stagionale (TAR Campania n. 2884 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della capacità economica del datore di lavoro, richiesta ai fini dell’assunzione di cittadini stranieri e della conversione del permesso di soggiorno, non può fondarsi su automatismi reddituali o su quote prefissate, ma esige un accertamento in concreto della congruità del reddito rispetto al numero delle istanze presentate. Il giudizio va condotto secondo i criteri della circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, che impongono di considerare fatturato, reddito imponibile e costo complessivo del lavoro. La pubblica amministrazione che rigetti l’istanza senza confrontarsi con i dati contabili prodotti dal richiedente incorre in eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il provvedimento così adottato è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di un contratto a tempo determinato dal 2 gennaio al 31 dicembre 2024, ha presentato in data 12 dicembre 2023, per il tramite del datore di lavoro, istanza di conversione del permesso da stagionale a subordinato ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023. La Prefettura di Caserta ha respinto l’istanza con provvedimento comunicato il 1° luglio 2024 tramite il portale ALI, rilevando che il datore di lavoro non disponeva di reddito sufficiente, avendo già assunto altri lavoratori.

Il ricorrente ha impugnato il rigetto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 24-bis del TUI e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti: la Prefettura avrebbe dovuto verificare in concreto la capacità reddituale dell’impresa, secondo i criteri della circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023. Ha depositato documentazione contabile a sostegno. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. Con l’ordinanza n. 2230 del 2024 la domanda cautelare è stata accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, che non ha esercitato alcun potere nel procedimento conclusosi con l’atto impugnato, adottato dalla Prefettura di Caserta.

Nel merito, il ricorso è fondato. Per determinare il reddito del datore di lavoro utile all’assunzione di più lavoratori, il Tribunale richiama i criteri della circolare ministeriale del 2023, che specifica le modalità di accertamento della capacità economica dell’impresa. La circolare del 2016 invocata dalla difesa erariale, osserva il Collegio, non contiene invece alcuna previsione sul punto.

La motivazione riporta le indicazioni della circolare: l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 fissa, per la singola istanza, una soglia minima di euro 30.000 di reddito imponibile o fatturato, ma in caso di istanze plurime impone un giudizio di congruità della capacità economica in rapporto al numero delle richieste. Per l’impresa agricola la capacità va valutata anche con indicatori ulteriori, come la dichiarazione IVA, il volume d’affari al netto degli acquisti, la dichiarazione IRAP e i contributi comunitari. La congruità va apprezzata di volta in volta, senza automatismi.

Sul piano istruttorio il ricorrente ha prodotto il Modello IVA 2024, il bilancio contabile e il Modello 760 relativi al 2023, oltre alla bozza di bilancio 2024, documentando un utile d’esercizio. La Prefettura, tuttavia, ha ritenuto insufficiente il reddito senza confrontarsi con questi dati: l’amministrazione non ha replicato al dato dell’utile 2023 né alla sua congruità rispetto all’assunzione del lavoratore straniero. Tale omissione integra una valutazione non corretta dei dati contabili e sostanzia il dedotto travisamento dei fatti.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le peculiari connotazioni della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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