Regolamento comunale sulle zone F1 e silenzio-assenso sul permesso di costruire (TAR Campania n. 4358 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, nelle zone omogenee F destinate a standard e attrezzature, impone il ricorso al permesso di costruire convenzionato non introduce una variante al P.R.G., ma definisce le modalità attuative della destinazione di zona già impressa dallo strumento urbanistico e dalla legge regionale. La convenzione accessiva al titolo edilizio mira a garantire la fruizione pubblica degli standard, non a disciplinare le opere di urbanizzazione, e il richiamo all’art. 28-bis d.P.R. 380/2001 è puramente descrittivo. La sopravvenuta disciplina urbanistica dell’area, adottata in attuazione di una norma di legge, preclude la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 d.P.R. 380/2001, perché la conformità urbanistica costituisce presupposto sostanziale del titolo per silentium. Il Comune conserva il potere di richiedere la nuova documentazione necessaria a verificare la rispondenza della pratica al mutato regime.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno ricadente in zona di espansione F1 del P.R.G. del Comune di Giugliano in Campania, presenta nel luglio 2023 istanza di permesso di costruire per una struttura destinata ad attività ludico-ricreative e palestra, assentibile per le N.T.A. vigenti sui lotti inferiori a 5.000 mq.

Il Comune chiede integrazioni documentali nel gennaio 2024; il ricorrente le produce nel giugno 2024. Nel settembre 2024 il SUED formula una nuova richiesta di integrazione fondata sulla delibera consiliare n. 143/2024, che approva un regolamento per l’istruttoria delle attrezzature di interesse comprensoriale nelle zone F1 e lo schema di convenzione ex art. 28-bis d.P.R. 380/2001. Il ricorrente impugna la nota e la delibera, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità del regolamento per contrasto con la normativa regionale e statale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le censure relative alla delibera, perché la legittimità dell’innovazione condiziona la decisione sul primo motivo. L’assunto del ricorrente secondo cui il regolamento avrebbe modificato la disciplina urbanistica delle zone F1 non è condivisibile: le aree sono destinate a standard e attrezzature ai sensi del D.M. 1444/1968, che impone la dotazione minima di spazi, e la funzionalizzazione dello ius aedificandi al soddisfacimento del fabbisogno di standard è insita nella natura della zona.

Il regolamento non innova al piano, ma esplicita lo strumento di attuazione della destinazione già impressa all’area, in coerenza con l’art. 31-bis L.R. 16/2004, che richiede la convenzione con il Comune per gli interventi sugli immobili destinati ad attrezzature pubbliche. Il riferimento all’art. 28-bis d.P.R. 380/2001 è meramente descrittivo: la convenzione non disciplina opere di urbanizzazione, bensì le condizioni di pubblica fruizione dell’opera. Coerente con tale schema è la previsione della valutazione preliminare e dell’approvazione della convenzione da parte della Giunta, cui la legge regionale attribuisce la competenza.

Accertata la legittimità della delibera, il primo motivo è respinto. Astrattamente il termine per il silenzio-assenso decorreva dal 27 giugno 2024 e i novanta giorni sarebbero scaduti il 25 settembre, mentre la nuova richiesta è del giorno successivo. Tuttavia, in virtù del principio del tempus regit actum, il Comune doveva tenere conto della delibera adottata il 29 luglio 2024: mutata la disciplina urbanistica dell’area, viene meno l’applicabilità dello schema procedimentale dell’art. 20 e diviene necessaria la preventiva approvazione del progetto secondo il nuovo regolamento.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (T.A.R. Napoli, sez. III, 02.07.2024, n. 4074): l’assenso per silentium esige non solo il decorso del termine, ma anche la conformità urbanistica, ossia la contestuale presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla disciplina locale. La modifica del regime autorizzatorio ha quindi rimesso in termini il Comune per richiedere la documentazione necessaria a valutare la conformità della pratica; in ogni caso, la nuova normativa avrebbe consentito l’annullamento in autotutela del titolo eventualmente formatosi. Il ricorso è infondato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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