La SCIA è illegittima se lo stato di fatto è ediliziamente abusivo (TAR Campania n. 5356 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività presuppone che lo stato di fatto sul quale l’intervento incide sia legittimo sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il diniego di adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990 è pertanto illegittimo quando il Comune ometta di verificare che le opere oggetto della segnalazione siano state realizzate su un immobile caratterizzato da abusi edilizi non rimossi, non essendo sufficiente a escludere tale verifica la circostanza che gli abusi siano stati contestati con distinte ordinanze demolitorie. La vicinitas è condizione necessaria ma non sufficiente dell’interesse al ricorso, che va accertato in concreto e può essere escluso solo quando risulti con certezza che l’intervento contestato riduca l’impatto dell’attività sull’ambiente esterno.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di immobili confinanti con un impianto di autolavaggio, impugnano il provvedimento con cui il Comune ha respinto la loro diffida a inibire una SCIA presentata dalla società gestrice per la realizzazione di una barriera di separazione nel piazzale, con pannelli destinati anche all’assorbimento del rumore.
Il diniego si fonda su due rilievi: la ritenuta insussistenza di abusi edilizi, in quanto le opere sanzionate con una precedente ordinanza demolitoria sarebbero state rimosse, e l’esito del contenzioso ambientale definito in secondo grado favorevolmente alla società. Le ricorrenti contestano entrambi i presupposti, sostenendo che la pronuncia del Consiglio di Stato si era limitata a rilevare un difetto di istruttoria e che i grafici allegati alla segnalazione non riportavano una copertura realizzata in difformità dai titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dai resistenti. La titolarità della proprietà sul fondo confinante integra la vicinitas e dunque la legittimazione, ma non dimostra l’interesse, che richiede un vantaggio concreto e va distinto dalla legittimazione stessa, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021.
L’eccezione è infondata. L’interesse delle ricorrenti a opporsi a qualsiasi modifica dell’impianto può essere escluso solo se risulti con assoluta certezza che l’intervento riduca l’impatto dell’attività. Nel caso concreto nessuna documentazione è stata depositata a dimostrazione della finalità migliorativa delle opere, cosicché il ripristino dello stato anteriore non può ritenersi peggiorativo.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. La censura fondata sull’art. 92 del regolamento edilizio comunale è disattesa: anche ammesso che la norma impedisca l’insediamento di attività artigianali in zona B1, il divieto riguarda la realizzazione di nuovi impianti e non le modifiche di un impianto assistito da titoli edilizi mai annullati e pienamente efficaci, in esercizio da circa trent’anni. L’eventuale violazione si è consumata al momento dell’assentimento e i relativi atti sono ormai inoppugnabili.
È invece fondata la censura relativa alla mancanza di legittimità della preesistenza. La SCIA presuppone la conformità urbanistico-edilizia dello stato di fatto. Il Comune aveva sanzionato opere abusive con due distinte ordinanze, la seconda delle quali non risulta ottemperata. La tesi difensiva della netta separazione tra area di lavaggio automatico e area di lavaggio manuale è priva di riscontro: i titoli edilizi e l’autorizzazione integrata ambientale considerano l’impianto unitariamente, e nessuna prova è stata fornita sull’eliminazione delle opere sanzionate.
Le opere oggetto della segnalazione risultano pertanto eseguite su un immobile irregolare. Il provvedimento di diniego è annullato, con condanna dei resistenti alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.