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Regolamento DIS non pubblicato: onere di produzione integrale e discrezionalità nel reinquadramento (Cass. civ. Sez. L n. 24049 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso una decisione di merito che ha negato il diritto al reinquadramento superiore di un dipendente rientrato dagli organismi di informazione è inammissibile se il ricorrente non produce integralmente il regolamento non pubblicato di cui chiede l’interpretazione, in quanto l’ermeneutica di una disposizione regolamentare richiede la valutazione del contesto normativo complessivo. La disposizione che prevede il collocamento in ruolo immediatamente prima del pari grado promosso non impone un automatismo, ma richiede una valutazione comparativa che escluda le progressioni di carriera conseguite per meriti personali in altri ruoli. Il danno alla professionalità per inattività non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni, ma con elementi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

Il lavoratore, dopo aver prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi presso gli organismi di informazione (DIS, CESIS, SISMI), è rientrato in ruolo presso la PCM nel 2015. Ha chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento come dirigente di prima fascia, sulla base dell’art. 32 del DPCM 23 marzo 2011, n. 1, che prevede che al rientro il dipendente sia collocato in ruolo immediatamente prima del pari grado promosso che lo avrebbe seguito. A sostegno, ha indicato due colleghi che, dopo essere entrati in ruolo da dirigenti tramite concorso, erano poi stati promossi a prima fascia. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda, ritenendo che la norma non prevedesse un automatismo e che la posizione dei colleghi non fosse comparabile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, relativo alla violazione della norma regolamentare. Rileva che il regolamento DIS non è pubblicato e che il ricorrente ha prodotto solo gli artt. 32 e 35, non il testo integrale. Richiamando il principio affermato per i contratti collettivi non pubblicati, la Corte ritiene che l’interpretazione di una disposizione regolamentare richieda la conoscenza dell’intero atto, ai sensi dell’art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva). La mancata produzione integrale rende il motivo inammissibile.

In ogni caso, anche a voler esaminare il merito, la censura sarebbe infondata. La clausola finale dell’art. 32 non può essere letta separatamente dal criterio che impone di tener conto della progressione di carriera dei colleghi di pari qualifica e anzianità. La ratio è evitare che il periodo di servizio presso gli organismi di informazione arrechi pregiudizio alla carriera, ma ciò non significa che il lavoratore possa automaticamente giovarsi della progressione conseguita da un collega per effetto di un concorso pubblico in altro ruolo, che costituisce un merito personale estraneo alle opportunità di sviluppo nel ruolo di provenienza. L’Amministrazione conserva quindi un margine di discrezionalità nella valutazione comparativa.

Quanto al secondo motivo, riguardante il risarcimento del danno alla professionalità per il periodo di inattività, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui tale danno non è in re ipsa e richiede una specifica allegazione della natura e delle caratteristiche del pregiudizio. La mera durata dell’inattività, peraltro non particolarmente lunga, non è sufficiente; la prova presuntiva è ammessa ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La Corte di merito ha ritenuto le allegazioni insufficienti, e tale giudizio di sufficienza attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione, qui non dedotti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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