La sdemanializzazione tacita del demanio marittimo non è ammessa (Cass. pen. Sez. III n. 39560 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., dell’adozione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, che segue alla verifica in concreto della non utilizzabilità delle zone per i pubblici usi del mare. L’appartenenza al demanio marittimo, ai sensi dell’art. 822 cod. civ., è una tassatività per tipi che ben può ricavarsi dalle caratteristiche naturali del bene, ma la regola non vale all’inverso per la perdita di tale natura. Il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ha struttura tipicamente dolosa e integra un’ipotesi di illiceità speciale, richiedendo la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Ragusa ha ritenuto responsabile il ricorrente della contravvenzione di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per l’arbitraria occupazione di una porzione di suolo demaniale marittimo di circa 550 mq, accertata in data 22/03/2022. L’immobile insistente sull’area risultava risalente a prima del 1967 e l’interessato aveva avanzato istanza di sdemanializzazione con procedimento ancora in corso.
Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea applicazione della legge penale per la mancata considerazione della richiesta di sdemanializzazione e della perdita della natura demaniale del bene; la carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, trattandosi di fattispecie dolosa a illiceità specifica; la mancanza di motivazione e il mancato confronto con le emergenze probatorie dibattimentali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. La natura demaniale dell’area non è contestata e l’appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali. La tassativa elencazione dei beni del demanio marittimo, di cui all’art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi che consente l’applicazione della normativa dei beni pubblici anche ai beni con caratteristiche naturali di demanialità, essendo l’essenza del demanio marittimo la destinazione necessaria del bene ai pubblici usi del mare.
Tale regola non vale all’inverso con riguardo alla perdita della natura demaniale. A differenza del demanio in genere, per il quale l’art. 829 cod. civ. prevede che il passaggio al patrimonio disponibile possa avvenire anche tacitamente, per i beni del demanio marittimo la sdemanializzazione richiede l’adozione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, ai sensi dell’art. 35 cod. nav. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 3 n. 17424 del 2016 e l’ordinanza di Sez. 6-2, n. 26655 del 2019 per escludere la configurabilità della sdemanializzazione tacita.
La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo. Il reato di occupazione arbitraria ha struttura tipicamente dolosa e rientra nelle ipotesi di illiceità speciale, essendo inserito nella condotta tipica l’avverbio “arbitrariamente”. Per l’integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato, come affermato da Sez. 3 n. 5168 del 2023 e Sez. 3 n. 29915 del 2011.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente carente. La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio, restando assorbito il terzo motivo di ricorso.
Nota della Redazione
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