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Sottrazione di cose sottoposte a sequestro: irrilevanza della mancata annotazione nei registri (Cass. pen. Sez. VI n. 9928 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata annotazione del sequestro amministrativo nei pubblici registri non ha valore costitutivo del vincolo, ma svolge esclusivamente una funzione di pubblicità legale, essendo finalizzata a rendere opponibile il vincolo ai terzi. Ne consegue che l’omessa comunicazione al PRA non rileva ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 334 cod. pen., sussistendo la sottrazione penalmente rilevante quando l’agente, consapevole del vincolo, ostacoli o renda difficoltoso il compimento degli atti della procedura, come la successiva confisca o l’acquisizione all’erario del bene.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 334 cod. pen. per insussistenza del fatto. L’imputato era stato tratto a giudizio per avere venduto a terzi un’autovettura di sua proprietà, sottoposta dapprima a sequestro amministrativo e poi a confisca in relazione alla violazione dell’art. 193 C.d.S., senza far menzione del vincolo al momento della vendita.

Avverso la sentenza assolutoria proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione di legge in relazione all’art. 334 cod. pen.. Il Tribunale aveva infatti escluso l’elemento oggettivo e soggettivo del reato in ragione della mancata annotazione del vincolo nei pubblici registri, ritenendo l’imputato non consapevole del vincolo stesso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come ricorso ordinario ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen., e non come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di assoluzione per reato inappellabile da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, evidenziando la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale. Il sequestro era stato eseguito contestualmente alla contestazione della violazione, l’imputato era stato nominato custode del veicolo e aveva ricevuto la notifica del provvedimento di confisca in data antecedente alla vendita. Tali circostanze provano la piena consapevolezza del vincolo, rendendo irrilevante la mancata annotazione nei pubblici registri.

Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha precisato che la comunicazione al PRA del vincolo, prevista dall’art. 213, comma 10-bis, C.d.S., disposizione peraltro introdotta in epoca successiva ai fatti, non ha valore costitutivo ma solo di pubblicità legale. L’omessa comunicazione non ha alcuna rilevanza per l’integrazione del reato, che sussiste quando l’agente, in relazione alla natura e al regime giuridico del bene, ostacoli o renda difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura, come nel caso di vendita a terzi del veicolo sottoposto a vincolo.

La Corte ha infine escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 213, comma 8, C.d.S., punita con la sola sanzione amministrativa, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014. Tale ipotesi ricorre esclusivamente quando la sottrazione avviene mediante circolazione del mezzo su strada, mentre nel caso di specie la sottrazione è stata realizzata con modalità diverse, integrando la fattispecie di cui all’art. 334 cod. pen., come chiarito da Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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