Sospensione patente nel patteggiamento: obbligo di motivare la riduzione ex art. 222 cod. strada (Cass. pen. n. 11992 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura con cui si deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo nei limiti dell’errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. In materia di sospensione della patente di guida applicata quale sanzione amministrativa accessoria per i reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen., il giudice che patteggia deve dare conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, fino a un terzo, dovendo specificare se la durata della sanzione sia stata determinata in applicazione della citata diminuente. L’omessa indicazione determina l’annullamento con rinvio della sola statuizione concernente la sanzione accessoria, rimanendo in piedi il patto intercorso tra le parti.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, in data 3 novembre 2025, ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un imputato, applicando la pena concordata per il reato di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. Unitamente alla pena, il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, da un lato, la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e, dall’altro, un vizio nella quantificazione della sospensione della patente applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Il primo motivo, concernente la contestazione dell’aggravante, è stato dichiarato inammissibile. Esso, pur formalmente qualificato come erronea qualificazione giuridica del fatto, si risolveva nella pretesa di ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è limitata alle ipotesi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, non essendo sufficiente una censura aspecifica e non autosufficiente.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La sentenza impugnata aveva stabilito la sospensione della patente nella misura di un anno e sei mesi, senza specificare se tale determinazione fosse derivata dalla riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Tale disposizione, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabilisce che la sanzione amministrativa accessoria sia ridotta fino a un terzo. Il giudice di merito ha l’obbligo di dare conto in motivazione dell’eventuale riduzione operata.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con la conseguenza che il patto intercorso tra le parti rimane in piedi, essendo la sanzione accessoria estranea all’accordo.
Nota della Redazione
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