Segnaletica di pericolo per materiale instabile: obbligo dell’ente gestore della strada (Cass. civ. n. 11464 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ente gestore di una strada è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per i danni cagionati agli utenti dalla presenza di materiale instabile sulla carreggiata, quando non abbia adottato la segnaletica di pericolo prevista dall’art. 98 reg. cod. strada. Tale obbligo di segnalazione sussiste anche quando la situazione di pericolo derivi dalla condotta colposa di un terzo, come lo sversamento di granaglie da parte di un mezzo agricolo, e non dall’omissione dell’ente stesso. Il giudice di merito può configurare un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. tra la condotta del danneggiato e quella dell’ente gestore, purché le due condotte siano tra loro indipendenti.

Il Fatto

Il conducente di una motocicletta, percorrendo una strada provinciale, scivolava a causa della presenza di grano sul manto stradale, sversato verosimilmente da un mezzo agricolo durante il periodo della trebbiatura. Il conducente conveniva in giudizio la Provincia, sostenendo che l’ente gestore non aveva rimosso le granaglie né segnalato il pericolo. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ma il Tribunale, in grado di appello, riformava la sentenza, accertando un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. tra il conducente e l’ente, per la tenuta di due condotte colpose indipendenti. La Provincia ricorreva in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina l’unico motivo di ricorso con cui la Provincia deduce la violazione del principio di tipicità e tassatività dei segnali stradali di cui all’art. 39 cod. strada. L’ente sostiene infatti che non sarebbe possibile apporre una segnaletica di pericolo per la presenza di grano sulla carreggiata, in quanto non prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento, e che comunque sarebbe da apporre in quantità esorbitante su un asse viario di migliaia di chilometri.

La Corte respinge la tesi, richiamando l’art. 98 reg. cod. strada, che prevede il segnale di “materiale instabile sulla strada e di caduta massi”. Tale segnale, difatti, deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che può ridurre l’aderenza del veicolo sulla strada. L’ente gestore, pertanto, poteva adeguarsi alla previsione regolamentare, che appare esaustiva e pertinente alla fattispecie del materiale agricolo sversato sulla carreggiata.

La Corte aggiunge che, anche volendo ritenere necessaria una segnalazione più specifica, sussiste la possibilità di ottenere l’autorizzazione di modelli “altro” di segnali, ai sensi dell’art. 103, comma 10, reg. cod. strada, che fa salva l’indicazione di modelli autorizzati dal Ministero e che, in mancanza di previsione, richiama il comma 9 del medesimo articolo, il quale consente una “concisa iscrizione” di spiegazione del significato del segnale principale.

Quanto all’eccezione concernente l’estensione della rete stradale, la Corte la qualifica come una mera suggestione, rilevando che il problema riguardava esclusivamente i tratti di strada che correvano lungo i campi soggetti a mietitura. Il motivo di ricorso è pertanto del tutto infondato e il ricorso va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata che aveva accertato il concorso di colpa tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *